Ordinanza n. 32/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento del Comune di Putignano prot. n. 81552 del 6 novembre 2025, successivamente notificato anche dal SUAP il 7 novembre 2025; -della Deliberazione della Giunta del Comune di Putignano del 9 ottobre 2025 n. 191, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l'aggiornamento del Regolamento Comunale per la localizzazione e l’installazione di impianti per la telefonia mobile e l’emittenza radiotelevisiva, approvato con delibera commissariale n. 46/2004”; -di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione sine die del procedimento autorizzativo per un impianto di telefonia mobile, unitamente all'atto di indirizzo per l'aggiornamento del regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'operatore di telefonia mobile ha impugnato il provvedimento comunale del 6 novembre 2025, notificato anche dal SUAP, e la deliberazione della Giunta comunale del 9 ottobre 2025 recante l'indirizzo per l'aggiornamento del regolamento comunale sulla localizzazione e installazione degli impianti di telefonia mobile e di emittenza radiotelevisiva. La censura cautelarmente esaminata riguarda l'esercizio di un potere di sospensione sine die del procedimento autorizzativo, determinato dalla mancata definizione del termine per l'approvazione del nuovo regolamento locale. È stato inoltre dedotto che l'assenza, allo stato, della nuova disciplina regolamentare non impedisce la conclusione del procedimento sulla base della legislazione nazionale e regionale vigente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, che il Comune sembri avere esercitato illegittimamente un potere di sospensione sine die del procedimento autorizzativo, lasciando indefinito il termine di approvazione del nuovo regolamento. Il Collegio ha inoltre rilevato che la mancata approvazione della nuova disciplina regolamentare non impedisce in senso assoluto la conclusione del procedimento alla luce della normativa nazionale e regionale vigente. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il provvedimento non esplicita ulteriori profili relativi a fumus e periculum.
Massime di principio
- Un’amministrazione non può sospendere sine die un procedimento autorizzativo in attesa dell’approvazione di una disciplina regolamentare futura, quando l’ordinamento vigente consente comunque di definire il procedimento.
- La mancata approvazione di un nuovo regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile non impedisce, di per sé, la conclusione del procedimento autorizzativo secondo la legislazione nazionale e regionale vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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