Cassazione Civile, Ordinanza n. 19836/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi-invito al pagamento dell’indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico (cosap/canone), impugnati dalla società dinanzi al tribunale con il rito previsto dall’art. 22 della l. n. 689/1981. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo violato l’art. 14 della medesima legge per notificazione eseguita solo al legale rappresentante e non anche alla società. La corte d’appello, su gravame del Comune, ha invece dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che gli atti non fossero ordinanze-ingiunzione ma atti determinativi di un corrispettivo/canone evaso, da impugnarsi con gli ordinari rimedi davanti al giudice ordinario. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 113, 121 e 156 c.p.c., dell’art. 22 l. n. 689/1981 e dell’art. 3 r.d. n. 639/1910, per erronea qualificazione della domanda e del rito in violazione dei principi di conservazione degli atti e libertà delle forme; 2) violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 426 e 427 c.p.c. per omessa conversione del rito; 3) violazione di norme processuali e sostanziali, inclusi l’art. 22 l. n. 689/1981, l’art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. n. 446/1997 e il regolamento comunale, sostenendo la parziale natura sanzionatoria degli atti e la correttezza del ricorso alla legge n. 689/1981, oltre a vizio motivazionale; 4) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 7 l. n. 212/2000, per non avere ritenuto scusabile l’errore sul rito.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito le doglianze sulla natura degli atti e sul rito, perché ritiene tutti i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità: il ricorso non riportava né illustrava adeguatamente il contenuto dell’atto introduttivo e delle richieste formulate nel giudizio di merito, così da non consentire il controllo sulla fondatezza delle censure. Richiamato il principio secondo cui l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con l’art. 6 CEDU purché non degeneri in formalismo e sia soddisfatto mediante indicazione o trascrizione dei passaggi essenziali degli atti rilevanti, la Corte conclude che le doglianze non sono scrutinabili. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 l. n. 689/1981
È richiamato come base del rito di opposizione utilizzato in primo grado; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il ricorso è inammissibile.
art. 14 l. n. 689/1981
È la norma che il tribunale aveva ritenuto violata nella notificazione degli atti, ma la censura non viene scrutinata in cassazione per difetto di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone l’onere di indicare specificamente documenti e atti su cui il ricorso si fonda, anche mediante riassunto o trascrizione dei passaggi essenziali.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’adempimento del deposito è ritenuto soddisfatto se il documento o l’atto è specificamente indicato con riferimento idoneo a identificarne la fase di formazione o produzione.
art. 6, par. 1, CEDU
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice, purché non si traduca in eccessivo formalismo.
art. 4 d.lgs. n. 150/2011
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di conversione del rito, ma senza esito favorevole per l’inammissibilità del ricorso.
artt. 426 e 427 c.p.c.
Richiamati per la conversione del rito, ma la doglianza non è esaminata nel merito.
art. 3 r.d. n. 639/1910
Evocato nel primo motivo in relazione alla qualificazione della domanda e del rito.
art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato per sostenere la natura dell’atto impugnato e la correttezza dell’opposizione ex l. n. 689/1981.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato per censurare la mancata ritenuta scusabilità dell’errore sul rito.
art. 7 l. n. 212/2000
Invocato nel quarto motivo in relazione alla motivazione degli atti e alla scusabilità dell’errore sul rito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare la pretesa erronea qualificazione della domanda, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 113 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo e terzo motivo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione degli elementi di causa.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove.
art. 121 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione ai principi di forma e attività processuale.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla conservazione degli atti processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità e autosufficienza richiede che gli atti e i documenti rilevanti siano indicati in modo puntuale e che il loro contenuto essenziale sia riportato o trascritto, così da consentire alla Corte il controllo della doglianza senza dover ricercare autonomamente negli atti di merito.
- La mancanza di una adeguata esposizione del contenuto dell’atto introduttivo o delle richieste svolte in causa rende inammissibili le censure che presuppongono la verifica di quel contenuto.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con l’art. 6 CEDU, purché sia applicato in modo proporzionato e non come formalismo eccessivo; resta però fermo l’onere della parte di mettere la Corte in condizione di comprendere immediatamente i fatti processuali rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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