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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19836/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi-invito al pagamento dell’indennità per occupazione abusiva di suolo pubblico (cosap/canone), impugnati dalla società dinanzi al tribunale con il rito previsto dall’art. 22 della l. n. 689/1981. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo violato l’art. 14 della medesima legge per notificazione eseguita solo al legale rappresentante e non anche alla società. La corte d’appello, su gravame del Comune, ha invece dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che gli atti non fossero ordinanze-ingiunzione ma atti determinativi di un corrispettivo/canone evaso, da impugnarsi con gli ordinari rimedi davanti al giudice ordinario. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 113, 121 e 156 c.p.c., dell’art. 22 l. n. 689/1981 e dell’art. 3 r.d. n. 639/1910, per erronea qualificazione della domanda e del rito in violazione dei principi di conservazione degli atti e libertà delle forme; 2) violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 426 e 427 c.p.c. per omessa conversione del rito; 3) violazione di norme processuali e sostanziali, inclusi l’art. 22 l. n. 689/1981, l’art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. n. 446/1997 e il regolamento comunale, sostenendo la parziale natura sanzionatoria degli atti e la correttezza del ricorso alla legge n. 689/1981, oltre a vizio motivazionale; 4) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 7 l. n. 212/2000, per non avere ritenuto scusabile l’errore sul rito.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito le doglianze sulla natura degli atti e sul rito, perché ritiene tutti i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità: il ricorso non riportava né illustrava adeguatamente il contenuto dell’atto introduttivo e delle richieste formulate nel giudizio di merito, così da non consentire il controllo sulla fondatezza delle censure. Richiamato il principio secondo cui l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con l’art. 6 CEDU purché non degeneri in formalismo e sia soddisfatto mediante indicazione o trascrizione dei passaggi essenziali degli atti rilevanti, la Corte conclude che le doglianze non sono scrutinabili. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 689/1981

    È richiamato come base del rito di opposizione utilizzato in primo grado; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    È la norma che il tribunale aveva ritenuto violata nella notificazione degli atti, ma la censura non viene scrutinata in cassazione per difetto di autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone l’onere di indicare specificamente documenti e atti su cui il ricorso si fonda, anche mediante riassunto o trascrizione dei passaggi essenziali.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’adempimento del deposito è ritenuto soddisfatto se il documento o l’atto è specificamente indicato con riferimento idoneo a identificarne la fase di formazione o produzione.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice, purché non si traduca in eccessivo formalismo.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di conversione del rito, ma senza esito favorevole per l’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 426 e 427 c.p.c.

    Richiamati per la conversione del rito, ma la doglianza non è esaminata nel merito.

  • art. 3 r.d. n. 639/1910

    Evocato nel primo motivo in relazione alla qualificazione della domanda e del rito.

  • art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per sostenere la natura dell’atto impugnato e la correttezza dell’opposizione ex l. n. 689/1981.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato per censurare la mancata ritenuta scusabilità dell’errore sul rito.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Invocato nel quarto motivo in relazione alla motivazione degli atti e alla scusabilità dell’errore sul rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la pretesa erronea qualificazione della domanda, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo e terzo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione degli elementi di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 121 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione ai principi di forma e attività processuale.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla conservazione degli atti processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità e autosufficienza richiede che gli atti e i documenti rilevanti siano indicati in modo puntuale e che il loro contenuto essenziale sia riportato o trascritto, così da consentire alla Corte il controllo della doglianza senza dover ricercare autonomamente negli atti di merito.
  • La mancanza di una adeguata esposizione del contenuto dell’atto introduttivo o delle richieste svolte in causa rende inammissibili le censure che presuppongono la verifica di quel contenuto.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con l’art. 6 CEDU, purché sia applicato in modo proporzionato e non come formalismo eccessivo; resta però fermo l’onere della parte di mettere la Corte in condizione di comprendere immediatamente i fatti processuali rilevanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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