Cassazione Civile, Ordinanza n. 20935/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il recupero di ritenute IRPEF non versate per l’anno d’imposta 2009, cartella collegata al regime di sospensione e differimento dei versamenti tributari previsto per le imprese colpite dal sisma in Abruzzo del 2009. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione e rigettato l’originaria impugnazione, valorizzando la sopravvenuta decisione della Commissione europea del 14/08/2015 che aveva qualificato come aiuto di Stato illegittimo la misura agevolativa. In cassazione la società articolava sei motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la domanda dell’ufficio in appello fosse nuova rispetto a quella proposta in primo grado; 2) violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 331 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione; 3) violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non riproposte censure in rito e domanda subordinata di riduzione delle sanzioni; 4) violazione dell’art. 6, commi 2 e 5, l. 212/2000 per mancata preventiva comunicazione di irregolarità; 5) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 7 l. 212/2000; 6) violazione della decisione della Commissione europea n. 2016/195, lamentando che la CTR non avesse verificato la possibile applicazione del regime de minimis, della deroga per compensazione di danni da calamità naturale e della disciplina sui servizi di interesse economico generale, anche in ragione della natura sanitaria dell’attività svolta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per tardività ex art. 372 c.p.c., la documentazione prodotta solo in prossimità dell’adunanza camerale per sostenere la cessazione della materia del contendere, precisando che il termine di deposito dei documenti nuovi è perentorio. Nel merito, ha respinto il primo motivo perché la sopravvenuta decisione della Commissione europea era direttamente applicabile come jus superveniens e rilevabile d’ufficio, sicché era irrilevante come la questione fosse stata dedotta dalle parti. Ha respinto il secondo motivo, affermando che nel processo tributario non sussiste automatica necessità di integrare il contraddittorio verso il soggetto già parte del primo grado quando la causa sia scindibile e sia venuto meno il suo interesse a partecipare all’appello. Ha respinto il terzo motivo, richiamando l’onere di specifica riproposizione in appello delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite, onere che riguarda anche le domande subordinate e la cui omissione preclude l’esame in cassazione. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché relativi a questioni già correttamente ritenute precluse dalla CTR per mancata riproposizione. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, rilevando che le questioni sul de minimis, sul nesso tra danno e aiuto e sulla natura dell’attività erano questioni di fatto che la ricorrente non aveva indicato come dedotte nei gradi di merito con specifico riferimento agli atti processuali; inoltre la memoria difensiva in appello non le conteneva. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
fondamento della cartella di pagamento per il recupero automatizzato delle ritenute IRPEF non versate.
art. 372 c.p.c.
consente il deposito di documenti nuovi in cassazione solo nei limiti e nel termine previsto; il termine di deposito è perentorio e la produzione tardiva è inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario rileva il divieto di domande nuove in appello; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché la questione era rilevabile d’ufficio e legata a jus superveniens.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
non esclude l’applicazione delle regole codicistiche sulla distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti.
art. 331 c.p.c.
l’integrazione del contraddittorio non è dovuta nelle cause scindibili quando il soggetto già parte del primo grado non abbia più interesse alla partecipazione all’appello.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
impone all’appellato la specifica riproposizione in appello delle eccezioni, domande subordinate o questioni assorbite; la mancata riproposizione ne preclude l’esame e il successivo scrutinio in cassazione.
art. 6, commi 2 e 5, l. n. 212 del 2000
la censura relativa alla mancata comunicazione di irregolarità è preclusa se la questione non è stata ritualmente riproposta in appello.
art. 3 l. n. 241 del 1990
richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione del provvedimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per preclusione processuale.
art. 7 l. n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti tributari, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per preclusione processuale.
art. 288 TFUE
le decisioni della Commissione europea sono atti vincolanti e immediatamente applicabili come jus superveniens.
art. 108, par. 3, TFUE
richiamato nella decisione europea come parametro di illegittimità dell’aiuto di Stato non notificato o incompatibile.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
richiamato come possibile deroga per aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, se ne ricorrono i presupposti di fatto.
art. 87 TUE
richiamato nel motivo della ricorrente come base della deroga per servizi di interesse economico generale, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.
art. 16 TUE
richiamato nel motivo della ricorrente in tema di servizi di interesse economico generale.
art. 86, comma 2, TUE
richiamato nel motivo della ricorrente in tema di servizi di interesse economico generale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
disciplina transitoria applicabile ai giudizi di legittimità introdotti prima del 1° gennaio 2023 e non ancora fissati, per l’applicazione delle nuove regole sull’art. 372 c.p.c.
art. 3, comma 27, lett. h), d.lgs. n. 149/2022
ha modificato l’art. 372 c.p.c. introducendo il termine di deposito dei documenti nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza.
L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28
misura agevolativa per le imprese ubicate in Abruzzo dopo il sisma del 2009, poi considerata aiuto di Stato illegittimo dalla Commissione europea.
Decisione Commissione europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015
ha qualificato come incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato che riducevano tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali, includendo la disciplina richiamata nel giudizio.
Decisione Commissione europea n. 2016/195 del 14/08/2015
richiamata nella sentenza come sopravvenuta decisione europea rilevante ai fini della compatibilità della sospensione tributaria per il sisma Abruzzo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i documenti prodotti per sostenere fatti sopravvenuti incidenti su proponibilità, procedibilità o prosecuzione del ricorso devono essere depositati nel termine perentorio previsto dall’art. 372 c.p.c.; il deposito tardivo è inammissibile.
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, in quanto vincolanti, operano come jus superveniens e devono essere applicate d’ufficio dal giudice nazionale, anche mediante disapplicazione delle norme interne incompatibili.
- Nel processo tributario l’onere di riproposizione in appello delle eccezioni, delle domande subordinate e delle questioni assorbite opera in modo rigoroso: la mancata riproposizione preclude il successivo esame in cassazione.
- L’integrazione del contraddittorio non è necessaria nelle cause scindibili quando, secondo le regole codicistiche richiamate anche nel processo tributario, la parte già presente nel primo grado non abbia più interesse alla partecipazione al giudizio di appello.
- Le censure che presuppongono accertamenti di fatto sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito le questioni siano state dedotte e se la sentenza impugnata non le ha trattate.
- In tema di aiuti fiscali legati a calamità naturali, chi invoca l’inapplicabilità della decisione europea deve allegare e provare in modo specifico i presupposti che consentirebbero la deroga, come il regime de minimis, il nesso diretto tra danno e aiuto e l’eventuale qualifica dell’attività svolta.
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