Sentenza n. 2283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17395/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a una tettoia aperta di circa 234,50 mq realizzata in area sottoposta a vincoli paesaggistici e archeologici; in appello, sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente aveva presentato domanda di condono edilizio per una tettoia aperta realizzata a copertura di un'area interna al comprensorio immobiliare. Roma Capitale aveva respinto la domanda ritenendo l'intervento riconducibile a una nuova costruzione o comunque a un abuso maggiore, non condonabile ai sensi della disciplina regionale del Lazio in presenza di vincoli, anche sopravvenuti rispetto alla realizzazione dell'abuso. In primo grado erano stati dedotti, tra l'altro, l'ammissibilità del condono, la formazione del silenzio-assenso e il difetto di motivazione del diniego. In appello sono stati dedotti: l'erronea qualificazione della tettoia come costruzione soggetta a permesso di costruire, sostenendo la natura pertinenziale dell'opera; l'erronea riconduzione dell'intervento alle tipologie 1 o 2 anziché alla tipologia 6 del condono, relativa alle opere non valutabili in termini di superficie o volume; il difetto di motivazione del diniego quanto alla natura del vincolo paesaggistico ex art. 134, comma 1, lett. b), del d.lgs. 42/2004. L'appellante ha inoltre sostenuto che si fosse formato il silenzio-assenso sulla domanda.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto ai primi due motivi, il Consiglio di Stato ha attribuito rilievo alla descrizione dell'opera contenuta nel provvedimento impugnato, che indicava una tettoia di circa 234,50 mq destinata a coprire un'area interna al comprensorio immobiliare. L'appellante non ha fornito fotografie, perizia tecnica o altri elementi idonei a dimostrare il dedotto travisamento dei fatti e la pretesa modestia o natura pertinenziale del manufatto. Sulla base degli elementi disponibili, la tettoia è stata quindi qualificata come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, caratterizzata almeno da una consistente superficie coperta e, se chiusa su più lati, anche da volumetria; ne è stata esclusa la riconducibilità alla tipologia 6 del condono. L'opera è stata ritenuta riconducibile alle tipologie 1 o 2, per le quali la disciplina regionale laziale preclude il condono in presenza di vincoli ostativi. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha precisato che la preclusione automatica era fondata sul vincolo archeologico, già esistente alla data di presentazione della domanda, e non sul vincolo paesaggistico del 2010, successivo alla domanda. La relazione istruttoria prodotta da Roma Capitale attestava l'esistenza e l'anteriorità del vincolo archeologico; l'appellante non aveva contestato efficacemente tali circostanze né dimostrato una diversa situazione giuridica dell'area. Il solo vincolo archeologico era pertanto sufficiente a impedire il condono e la formazione del silenzio-assenso. Le spese sono state poste a carico dell'appellante nei confronti di Roma Capitale, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, mentre sono state compensate nei rapporti con il Ministero della Cultura.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La disciplina nazionale del condono è stata richiamata per individuare le tipologie di abuso e i limiti alla condonabilità in presenza di vincoli.
artt. 2 e 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004
La normativa regionale laziale è stata interpretata come più rigorosa di quella nazionale, prevedendo la preclusione del condono per determinati abusi in area vincolata, anche quando il vincolo sia successivo alla realizzazione dell'opera; il vincolo archeologico anteriore alla domanda è stato ritenuto ostativo anche alla formazione del silenzio-assenso.
Allegato 1 al d.l. 269/2003
La tettoia è stata esclusa dalla tipologia 6, relativa agli abusi non valutabili in termini di superficie o volume, e ricondotta alle tipologie 1 o 2 in quanto nuova costruzione con consistente superficie coperta.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La realizzazione della tettoia è stata ricondotta alla nozione di intervento edilizio comportante nuovi elementi e modificazione della sagoma, secondo il richiamo operato dal giudice.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La modifica della sagoma o del prospetto mediante la tettoia è stata ritenuta soggetta a permesso di costruire.
art. 134, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. 42/2004
La disposizione è stata richiamata in relazione ai vincoli paesaggistici gravanti sull'area; il vincolo di cui alla lett. b) non è stato considerato autonomamente decisivo, poiché la preclusione derivava già dal vincolo archeologico.
art. 142, lett. m), d.lgs. 42/2004
Il riferimento è stato utilizzato per identificare il vincolo archeologico richiamato nella documentazione istruttoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Una tettoia di consistente superficie, destinata a coprire un'area dell'immobile, non può essere qualificata come mera pertinenza o come opera non valutabile in termini di superficie o volume in assenza di specifici elementi tecnici che ne dimostrino le caratteristiche; la qualificazione deve fondarsi sugli elementi documentali disponibili nel giudizio.
- Quando il ricorrente contesta la descrizione tecnica del manufatto contenuta nel provvedimento amministrativo, grava su di lui l'onere di fornire elementi concreti, quali documentazione fotografica o perizia tecnica, idonei a dimostrare il dedotto travisamento dei fatti.
- La realizzazione di una tettoia che comporti una consistente superficie coperta o una modifica della sagoma può integrare una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e non rientra, per ciò solo, nella tipologia di condono relativa alle opere non valutabili in termini di superficie o volume.
- Nel regime regionale laziale più rigoroso, un vincolo ostativo anteriore alla domanda di condono può impedire in radice l'accoglimento dell'istanza e la formazione del silenzio-assenso; è sufficiente che tale vincolo sia autonomamente idoneo a precludere il condono.
- La presenza di un vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla domanda di condono non è, di per sé, automaticamente ostativa secondo la precisazione della decisione; in tal caso la domanda è astrattamente ammissibile e deve essere valutata acquisendo il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
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