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Sentenza

Sentenza del 14/11/2019 n. 29632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente di aver detenuto nel 2005 disponibilità finanziarie non dichiarate presso HSBC di Ginevra, per circa 288.853 dollari, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dal D.L. n. 167 del 1990. L'Ufficio riteneva che tali somme derivassero da redditi sottratti a tassazione e determinava maggiori imposte, anche applicando la presunzione di redditività delle attività finanziarie estere non dichiarate. La controversia riguardava principalmente l'utilizzabilità dei dati della cosiddetta "lista Falciani" e la sufficienza di tali dati, eventualmente integrati da altri elementi presuntivi, a fondare l'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e rinviando la causa a una diversa composizione dello stesso giudice. Ha stabilito che i dati della "lista Falciani", trasmessi dall'autorità fiscale francese attraverso i canali di collaborazione internazionale, sono utilizzabili nel procedimento tributario anche se acquisiti con modalità illecite, salvo specifiche ipotesi di inutilizzabilità previste dalla legge o lesioni di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ha inoltre precisato che la presunzione legale introdotta dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, non è retroattiva per l'anno 2005; tuttavia l'Ufficio può dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche basate su un unico indizio dotato di elevata valenza probatoria. Il giudice di rinvio dovrà quindi rivalutare la lista e gli eventuali ulteriori elementi, decidendo nuovamente anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 167 del 1990, art. 4

    Obbligo di dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all'estero

    La violazione dell'obbligo di dichiarare attività finanziarie estere può costituire un elemento rilevante nell'accertamento fiscale e concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2

    Presunzione che gli investimenti o le attività finanziarie detenuti in Stati a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di dichiarazione, siano costituiti con redditi sottratti a tassazione

    La presunzione ha natura sostanziale e non può applicarsi retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Per tali periodi l'Amministrazione deve ricorrere alle presunzioni semplici ordinarie.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2-bis e 2-ter

    Raddoppio dei termini per l'accertamento e per la contestazione o irrogazione delle sanzioni

    Le disposizioni hanno natura procedimentale e si applicano agli atti notificati dopo la loro entrata in vigore, anche quando riguardano periodi d'imposta precedenti, fermo il limite della previa esistenza della norma sanzionatoria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31-bis e 32 e seguenti

    Disciplina degli scambi di informazioni e dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria

    Nel procedimento tributario l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni fiscali sono regolate dalle norme tributarie specifiche, senza applicazione automatica delle regole probatorie del processo penale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 2

    Rettifica del reddito delle persone fisiche sulla base di presunzioni semplici

    L'Ufficio può dimostrare redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; anche un solo indizio può essere sufficiente se presenta elevata forza probatoria.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70

    Applicazione sussidiaria delle norme del codice penale

    Le norme del codice di procedura penale possono essere richiamate nel procedimento tributario solo in via residuale, quando la materia non sia già specificamente disciplinata dalle norme fiscali.

  • Direttiva 77/799/CEE

    Cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri mediante scambio di informazioni

    I dati bancari trasmessi dall'autorità fiscale estera all'Amministrazione italiana possono essere utilizzati ai fini fiscali senza che l'autorità destinataria debba svolgere una preventiva verifica delle modalità con cui l'autorità estera li ha acquisiti.

  • Art. 27 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

    Scambio di informazioni per la regolare applicazione della Convenzione

    La norma convenzionale non impone necessariamente all'autorità svizzera di fornire documentazione bancaria, soprattutto alla luce dei limiti allora previsti in materia di segreto bancario; l'Ufficio non è quindi tenuto a fondare l'accertamento su tale specifica procedura.

  • Art. 191 c.p.p.

    Inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge

    La regola è propria del procedimento penale e non si trasferisce automaticamente al processo tributario, che segue le autonome regole probatorie previste dalla legislazione fiscale.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20

    Autonomia del procedimento tributario rispetto al procedimento penale

    Il procedimento tributario conserva autonomia rispetto al procedimento penale, con conseguente applicazione delle rispettive regole sostanziali e probatorie.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 20

    Irretroattività delle sanzioni e termini per la loro irrogazione

    Il raddoppio dei termini non rende retroattiva la norma sanzionatoria: la sanzione può essere applicata solo se già prevista al momento della violazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario non vale automaticamente il principio penalistico dell'inutilizzabilità di ogni elemento acquisito irregolarmente. Un documento può essere utilizzato se non esiste una specifica norma fiscale o generale che ne vieti l'impiego e se non sono coinvolti diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione.
  • I dati ottenuti tramite cooperazione internazionale tra autorità fiscali possono costituire prova o elemento indiziario anche quando la loro origine sia contestata dal contribuente; la contestazione deve essere valutata nel contraddittorio, ma non comporta automaticamente l'esclusione del documento.
  • Le presunzioni fiscali introdotte successivamente ai fatti non possono essere applicate retroattivamente se hanno natura sostanziale. Per i periodi precedenti, l'Amministrazione deve utilizzare le regole probatorie allora applicabili.
  • Anche un solo indizio può sostenere un accertamento tributario, purché sia grave, preciso e dotato di elevata valenza probatoria. La pluralità degli indizi non è sempre necessaria.
  • La mancata dichiarazione di attività finanziarie detenute in un Paese a fiscalità privilegiata può rafforzare il valore presuntivo dei dati bancari e contribuire a dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati.
  • Quando una sentenza di merito esclude erroneamente una fonte di prova, il giudice non ha valutato correttamente la rilevanza degli altri elementi: in sede di rinvio deve esaminare nuovamente il materiale probatorio secondo i principi stabiliti dalla Cassazione.

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