Cassazione Civile, Ordinanza n. 10855/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un avvocato aveva proposto davanti al Tribunale di Padova un ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e art. 702-bis c.p.c. per ottenere dal cliente il pagamento dei compensi maturati per attività svolta in diversi procedimenti civili. Il cliente si era costituito proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserita responsabilità professionale dell’avvocato. L’avvocato aveva quindi chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, chiedendo di essere manlevato in caso di condanna; la compagnia aveva eccepito l’inoperatività della polizza. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda di pagamento, aveva accolto anche la riconvenzionale del cliente e aveva rigettato la manleva per difetto di prova di un efficace contratto assicurativo. L’avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso l’ordinanza del Tribunale, ma la Corte ha ritenuto che l’impugnazione fosse radicalmente inammissibile perché il provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con appello e non con ricorso immediato per cassazione, trattandosi di controversia ampliata da domanda riconvenzionale e da chiamata in causa dell’assicuratore, decisa in rito sommario ex art. 702-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito i tre motivi. Ha ritenuto che, in una procedura speciale di liquidazione degli onorari avvocato ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, quando il giudizio si estende a domande riconvenzionali o ad altre domande che ampliano l’oggetto del processo senza superare la competenza del giudice adito e vengono trattate con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., la decisione deve essere impugnata con appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Ha infine rigettato la richiesta di oscuramento delle generalità del ricorrente, ritenendo non sussistenti motivi legittimi idonei a derogare alla regola di pubblicità delle decisioni.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
Nel procedimento speciale di liquidazione degli onorari degli avvocati, il ricorso immediato per cassazione è limitato alle controversie di mera condanna del cliente al pagamento delle spettanze professionali; quando il giudizio si amplia, si applicano le regole ordinarie di impugnazione.
art. 702-bis c.p.c.
Se la controversia, pur originando da un procedimento speciale, viene trattata con rito sommario, la decisione segue il regime impugnatorio previsto per tale rito.
art. 702-quater c.p.c.
La decisione resa nel rito sommario su domande che ampliano l’oggetto del giudizio deve essere impugnata con appello.
art. 86 c.p.c.
Il ricorrente ha agito in proprio nel giudizio di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La misura dell’ulteriore contributo è parametrata a quello dovuto per il ricorso.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
L’oscuramento dei dati identificativi è eccezione alla regola di pubblicità e richiede motivi legittimi valutati dal giudice.
art. 51, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003
Le decisioni giudiziarie sono rese accessibili anche via internet, nel rispetto delle cautele previste dal codice privacy.
art. 6 § 1 CEDU
La pubblicità dei procedimenti e delle decisioni costituisce componente del giusto processo.
art. 111 Cost.
La pubblicità del processo è principio di rilievo costituzionale.
Massime di principio
- Nel procedimento speciale di liquidazione degli onorari dell’avvocato, il ricorso immediato per cassazione è ammissibile solo quando la controversia resti circoscritta alla sola domanda di pagamento delle spettanze professionali; se il giudizio si estende a domande riconvenzionali, compensative o di accertamento incidentale che ampliano l’oggetto della causa, la decisione va impugnata con appello.
- Quando un giudizio introdotto con rito speciale o sommario viene definito su una controversia allargata da domande ulteriori, il regime dell’impugnazione si coordina con il rito effettivamente seguito e con la natura della decisione, non con la sola originaria qualificazione del procedimento.
- L’istanza di oscuramento dei dati identificativi nelle decisioni giudiziarie è eccezionale e richiede la dimostrazione di specifici motivi legittimi; non basta la mera volontà della parte, specie se la controversia non presenta profili intrinsecamente sensibili.
- La regola di pubblicità delle decisioni giudiziarie prevale, salvo eccezioni giustificate, sull’interesse alla riservatezza delle parti, in coerenza con i principi del giusto processo e della trasparenza dell’attività giurisdizionale.
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