Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7742/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento della Determina del Ministero della Cultura - Direzione Generale dello Spettacolo del 27 settembre 2023, avente ad oggetto “Assegnazione del contributo ai sensi del DM 9 giugno 2022, rep. n. 236, così come modificato dal DM 20 luglio 2022, rep. n. 291, recante «Riparto di quota parte del Fondo di cui all’art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo da vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo»”, all’esito dell’accoglimento delle istanze di riesame presentate avverso il D.D.G. rep. 1024 del 21 luglio 2023, Allegato 2, a mezzo della quale, rigettando le istanze di riesame presentate dai ricorrenti avverso il decreto del Direttore generale Spettacolo rep. 1024 del 21 luglio 2023, il Ministero ha disposto la loro definitiva esclusione dalla assegnazione del contributo di cui all’art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Giustizia amministrativa202404014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina del 27 settembre 2023, unitamente al precedente decreto del 21 luglio 2023, nella parte in cui ha confermato l'esclusione dei ricorrenti dal contributo emergenziale previsto per i lavoratori dello spettacolo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione ministeriale che, all'esito delle istanze di riesame, ha confermato la loro esclusione dal contributo previsto dall'art. 89 del d.l. n. 18/2020 e disciplinato dal D.M. n. 236/2022. Hanno dedotto, in primo luogo, l'illegittimità dei requisiti aggiuntivi relativi al versamento o accreditamento di almeno quaranta giornate contributive negli anni 2018, 2019 e 2021 e alla prevalenza, nel 2019, del reddito derivante dall'attività lavorativa nel settore dello spettacolo, ritenendoli non previsti dalla legge istitutiva del fondo e discriminatori nei confronti di chi aveva lavorato all'estero, delle lavoratrici in maternità e di chi aveva percepito la NASpI. Hanno inoltre contestato l'omessa o erronea verifica delle giornate lavorative, il mancato computo dei redditi da attività svolte all'estero e l'esclusione dei redditi da disoccupazione ai fini del requisito del reddito prevalente. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione tempestiva del decreto del 21 luglio 2023, la tardività delle censure rivolte contro il D.M. n. 236/2022 e l'avviso pubblico, nonché, per uno dei ricorrenti, la mancata presentazione dell'istanza di riesame. Ha inoltre dedotto la genericità delle contestazioni individuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via assorbente, ha ritenuto che l'impugnazione fosse contemporaneamente collettiva e cumulativa e fosse stata proposta fuori dai casi eccezionali in cui tale modalità è consentita. La determina impugnata, considerata insieme al precedente decreto di esclusione, costituisce un atto plurimo ad effetti scindibili: contiene distinti provvedimenti relativi alle singole domande, ciascuno fondato sull'autonoma istruttoria e sulla verifica individuale dei requisiti. I rapporti giuridici tra ciascun richiedente e il Ministero sono autonomi, la procedura di assegnazione non è comparativa e non vi è una graduatoria; la circostanza che più soggetti siano stati esclusi per motivi analoghi non determina identità delle situazioni sostanziali e processuali. Sarebbero stati quindi necessari ricorsi separati, poiché l'esame del merito avrebbe imposto un distinto scrutinio della posizione e della documentazione di ciascun ricorrente. Il TAR ha rilevato inoltre la genericità delle censure, non essendo stati specificamente indicati i ricorrenti che avrebbero lavorato all'estero o percepito indennità di disoccupazione, né la relativa incidenza reddituale. Ha altresì osservato che le contestazioni sulla legittimità dei requisiti del D.M. n. 236/2022 avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro tale decreto, essendosi gli atti successivi limitati ad applicarlo. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori in favore del Ministero; nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 89 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Fondo emergenziale in favore dei lavoratori dello spettacolo

    La disposizione istituisce il fondo destinato a fronteggiare gli effetti della crisi pandemica; il giudice non ne esamina nel merito l'ampiezza, dichiarando il ricorso inammissibile.

  • art. 1, comma 2, lettere b) e c), D.M. 9 giugno 2022, rep. n. 236

    aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo

    Prevede, tra i requisiti applicati dall'amministrazione, il requisito contributivo delle quaranta giornate e quello della prevalenza del reddito da attività dello spettacolo; le relative censure sono state ritenute tardive e comunque non esaminate nel merito.

  • art. 40 c.p.a.

    onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni

    È richiamato quale base dell'esigenza di specificare le censure riferite alle diverse posizioni in un ricorso collettivo e cumulativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Presidente ha dato alle parti avviso dei profili di inammissibilità rilevati d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile solo quando sussiste identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti; la mera identità o analogia dell'atto lesivo o del motivo di esclusione non è sufficiente quando le posizioni derivano da rapporti autonomi e da istruttorie individuali.
  • Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo in presenza di una connessione oggettiva tra gli atti, riferibili al medesimo procedimento o a un unitario esercizio del potere, e quando le censure colpiscono gli atti nella medesima misura. La sola connessione soggettiva tra i ricorrenti non consente il cumulo di domande diverse.
  • Un atto formalmente unico che definisce una pluralità di domande individuali può costituire un atto plurimo ad effetti scindibili. In tal caso, se ciascuna decisione deriva da un'istruttoria autonoma e produce effetti distinti, le relative impugnazioni devono essere proposte separatamente, salvo la ricorrenza delle condizioni eccezionali di ammissibilità del ricorso collettivo o cumulativo.
  • In un ricorso collettivo e cumulativo le censure devono essere differenziate e specificate in relazione alla posizione di ciascun ricorrente; la mancata indicazione dei fatti individuali rilevanti e della documentazione riferibile a ciascuna posizione determina la genericità delle doglianze.
  • Le censure rivolte contro requisiti sostanziali stabiliti da un atto generale o regolamentare devono essere proposte tempestivamente contro tale atto, quando i successivi provvedimenti applicativi si limitano a darvi esecuzione senza introdurre una nuova autonoma lesione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.