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Sentenza

Sentenza n. 1782/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia ad Istanbul in data 30/09/2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia ad Istanbul in data 2/12/2025;

Giustizia amministrativa202514001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio del 2 dicembre 2025, confermativo del precedente diniego del 30 settembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto per motivi di studio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riguardo all’asserita insussistenza del requisito economico. Il primo diniego è stato oggetto di riesame cautelare, ma l’amministrazione, con il provvedimento del 2 dicembre 2025, ha nuovamente negato il visto per carenza di disponibilità economica e per insufficiente conoscenza della lingua inglese, ritenendo sussistente un rischio migratorio. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha denunciato violazione di legge, difetto di istruttoria, contraddittorietà e incongruità della motivazione. Ha sostenuto di disporre di risorse economiche superiori alla soglia normativa e di avere dimostrato, anche mediante la documentazione prodotta in giudizio, la solidità economica complessiva del nucleo familiare. Ha inoltre contestato che l’amministrazione avesse riesaminato la domanda soltanto sulla base della documentazione originaria, senza considerare le deduzioni difensive e i documenti depositati nel giudizio e senza valorizzare adeguatamente il colloquio consolare e il necessario contraddittorio procedimentale. Quanto alla lingua inglese, ha contestato la valutazione del rischio migratorio in assenza di indici oggettivi, chiari e concomitanti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego del 2 dicembre 2025 aveva sostituito quello del 30 settembre 2025. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il secondo diniego. Il riesame disposto in sede cautelare avrebbe dovuto essere complessivo, attuale e svolto alla luce delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta, mentre l’amministrazione si è limitata a rivalutare la documentazione originaria, eludendo il dictum giudiziale e vanificando il colloquio consolare quale sede di contraddittorio. Il Collegio ha ritenuto insufficiente l’istruttoria e la motivazione sul requisito economico: la disponibilità deve essere valutata secondo la soglia prevista dalla disciplina applicabile, pari a euro 534,41 mensili e euro 6.947,33 annuali per l’anno accademico 2025-2026, non sulla base di un’indeterminata esigenza di capienza patrimoniale. È sufficiente dimostrare la capacità di mantenersi durante il primo anno di studi, ferma la possibilità di lavoro subordinato part-time e spettando alla Questura la verifica dei mezzi di sostentamento per i successivi rinnovi del permesso. I redditi degli altri familiari, pur non computabili direttamente per il superamento della soglia, devono essere considerati quali elementi utili a verificare l’effettività e la stabilità della provvista economica. Quanto alla conoscenza linguistica, il Ministero dell’Università è competente ad accertare il livello necessario per la frequenza dei corsi; l’amministrazione degli esteri può esaminare la lingua soltanto quale indice del rischio migratorio, che deve tuttavia fondarsi su elementi oggettivi, chiari e concomitanti. In sede di riedizione del potere l’amministrazione non potrà adottare un ulteriore diniego sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, salva ulteriore istruttoria. Il Ministero degli Affari Esteri è stato condannato al pagamento di euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei confronti del Ministero dell’Interno.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il successivo provvedimento di riesame aveva sostituito il diniego originario.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato con riferimento all’ordinanza collegiale che aveva accolto la domanda cautelare e disposto il riesame del diniego.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Ha introdotto l’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, escludendo l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    «L’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso»

    L’esclusione del preavviso formale di rigetto non elimina il dovere dell’amministrazione di assicurare, attraverso gli strumenti concretamente disponibili, il contraddittorio procedimentale e la possibilità di integrazione documentale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone il rispetto dei principi di buona fede e collaborazione nei rapporti tra amministrazione e privato, rilevanti anche nel procedimento per il rilascio del visto.

  • artt. 6 e 10 l. 241/1990

    Fondano il principio del contraddittorio procedimentale e l’obbligo di considerare le integrazioni documentali e le deduzioni dell’interessato.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di buona amministrazione e giusto procedimento.

  • lett. B) del punto 15 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011

    Individua i mezzi economici di sussistenza da dimostrare per il visto per motivi di studio.

  • punto 2, parte II, della Circolare MIUR 15 aprile 2025

    «Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali»

    La soglia economica applicabile al visto per studio per l’anno accademico 2025-2026 costituisce il parametro concreto per valutare la disponibilità necessaria al mantenimento nel primo anno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel riesame imposto da un provvedimento cautelare, l’amministrazione deve rinnovare complessivamente la valutazione alla luce delle coordinate interpretative indicate dal giudice, delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta nel giudizio; la mera rivalutazione della documentazione originaria elude il dictum giudiziale.
  • L’esclusione del preavviso formale di rigetto nei procedimenti relativi ai visti di ingresso non sopprime il principio del contraddittorio procedimentale: l’amministrazione deve consentire, mediante il colloquio consolare e il soccorso istruttorio, l’integrazione documentale utile e deve tenerne conto nella riedizione del potere.
  • Per il visto per motivi di studio, la disponibilità economica deve essere valutata con riferimento alla soglia normativa e amministrativa concretamente prevista per il mantenimento durante il primo anno di corso, non sulla base di una generica e indeterminata pretesa di capienza patrimoniale per l’intera durata del soggiorno.
  • I redditi degli altri componenti del nucleo familiare, pur non essendo direttamente computabili ai fini del superamento della soglia economica richiesta, devono essere considerati quali elementi utili per valutare l’effettività, la solidità e la durevolezza della provvista destinata agli studi.
  • L’accertamento del requisito linguistico necessario e sufficiente alla frequenza dei corsi spetta al Ministero dell’Università; l’amministrazione degli esteri può valutare la conoscenza linguistica soltanto quale possibile indice di rischio migratorio, che deve fondarsi su elementi oggettivi, chiari e concomitanti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorio

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