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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14722/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo né il titolo di reato né ulteriori dati sulla condanna di merito, oltre al fatto che la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale e ritenuta congrua dalla Corte territoriale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/04/2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che i ricorsi articolavano due motivi: il primo riguardava la ricostruzione del fatto storico e contestava l'accertamento di merito, proponendo una lettura alternativa dell'accaduto rispetto a quella accolta dai giudici di merito; il secondo censurava l'entità della pena, ritenuta dai ricorrenti eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproposto in termini già esaminati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio, senza criticare specifici vizi della motivazione; ha ritenuto il secondo motivo generico, poiché la Corte di appello aveva già motivato che la pena, prossima al minimo edittale, era adeguata alla gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia immune da censure specifiche.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e alternativa ricostruzione del fatto storico, se non vengono individuati specifici vizi di logicità, completezza o legalità della motivazione.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o comunque generica quando non si confronta con la motivazione del giudice di merito, specie se la pena è stata determinata in prossimità del minimo edittale e ritenuta adeguata alla gravità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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