Cassazione Penale, Sentenza n. 11602/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Giovanni Panaya avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone che lo aveva dichiarato colpevole di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), con riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 del medesimo articolo. Il ricorso si articolava in due motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell'udienza d'appello del 09/02/2024 nonostante il difensore avesse richiesto per PEC la trattazione orale e avesse comunicato l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali per quei giorni; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la valutazione sommaria e meramente riproduttiva della Corte territoriale rispetto alle consulenze tecniche e alle censure difensive, mancanza di confronto con la consulenza di parte e con le dichiarazioni testimoniali, apparente contraddizione tra affermazione di "inevitabilità dell'impatto" e la contestazione di condotta di guida negligente, omissione di adeguata valutazione del nesso causale tra eventuali violazioni delle norme sulla circolazione (eccesso di velocità relativamente contenuto) e l'evento, e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo (violazione del diritto di difesa). Ha constatato che il difensore aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale e successivamente aveva comunicato l'adesione all'astensione per l'udienza del 09/02/2024; in tali condizioni la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre il rinvio per consentire la partecipazione del difensore. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
La norma configura il reato di omicidio stradale; il comma 7 riguarda la possibilità di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. La Corte ha preso atto che la qualificazione del fatto è stata operata a norma dell'art. 589-bis ma la controversia processuale principale riguardava questioni procedurali e di motivazione, non la qualificazione normativa di per sé.
artt. 141 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Le norme sulla circolazione stradale (limiti di velocità e norme cautelari) erano richiamate nella contestazione a carico dell'imputato; la Corte deve valutare se l'inosservanza di tali norme integri efficacemente il nesso causale con l'evento mortale, tenendo conto di entità dell'eventuale superamento dei limiti e delle risultanze tecniche.
Principio sul diritto di difesa e rinvio in caso di adesione all'astensione
Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 (giurisprudenza citata)
Quando il difensore ha richiesto la trattazione orale e poi aderisce a un'astensione dalle udienze proclamata dagli organi di categoria per il giorno fissato, il giudice ha l'obbligo di rinviare il procedimento per garantire il diritto di difesa; la mancata astensione determina violazione del diritto di difesa e giustifica l'annullamento della decisione impugnata.
Regole processuali sulla trattazione orale e comunicazioni via PEC
Le comunicazioni e le richieste trasmesse tramite PEC e le relative comunicazioni di adesione ad astensioni sono rilevanti ai fini dell'organizzazione dell'udienza: devono essere annotate e comportano l'obbligo del giudice di valutare il rinvio ove necessario per rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Se il difensore ha espressamente richiesto la trattazione orale e poi comunica l'adesione a un'astensione legittimamente proclamata per l'udienza fissata, il giudice è generalmente obbligato a disporre il rinvio per garantire il diritto di difesa; la mancata astensione può comportare annullamento della sentenza per vizio procedurale.
- La Corte d'appello non può limitarsi a riprodurre pedissequamente le conclusioni del giudice di primo grado: deve motivare il proprio convincimento confrontandosi con le consulenze tecniche di parte, con le critiche difensive e con le dichiarazioni testimoniali rilevanti; la mancanza di questo confronto può integrare vizio di motivazione.
- Nelle contestazioni per violazioni delle norme stradali (es. eccesso di velocità), il giudice deve valutare l'entità dell'infrazione e la sua rilevanza causale rispetto all'evento; un superamento del limite in misura modesta (ad es. pari o inferiore al 10%) può influire sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sul nesso di causalità.
- Non è logico configurare contemporaneamente l'"inevitabilità dell'impatto" e imputare all'agente una condotta talmente negligente da non permettere alcuna manovra: il giudice deve spiegare come le condotte addebitate abbiano effettivamente determinato l'impossibilità di evitare l'evento.
- Per preservare efficacemente il diritto di difesa, il difensore deve conservare traccia documentale (PEC, ricevute, comunicazioni ufficiali) di tutte le richieste e delle adesioni ad astensioni; tali elementi sono spesso decisive in sede di cassazione quando si discute di irregolarità procedurali.
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