Cassazione Penale, Sentenza n. 29201/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della concessione della sospensione condizionale della pena, deducendo violazione dell'art. 163 c.p. e del divieto di concedere la sospensione più di una volta (art. 164, comma 4 c.p.), atteso che l'imputato aveva già ottenuto il beneficio in due precedenti sentenze; il Procuratore generale riteneva inoltre che, benché uno dei precedenti reati si fosse estinto per decorso del tempo, l'effetto estintivo non eliminasse l'obbligo di tener conto della pena detentiva già applicata ai fini della reiterabilità del beneficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla parte in cui il Tribunale militare aveva concesso la sospensione condizionale della pena. Pur riconoscendo che uno dei precedenti si era estinto ope legis ai sensi dell'art. 445 c.p.p., la Corte ha ritenuto che, dato che la precedente sanzione era detentiva, tale estinzione non impedisce che la condanna precedente sia valutata ai fini del divieto di concedere nuovamente la sospensione (art. 164, comma 4 c.p.). Di conseguenza la decisione impugnata è stata annullata solo in relazione alla concessione del beneficio e gli atti sono stati rinviati per nuovo giudizio alla Corte Militare di Appello sul punto.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Indica i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale; va usato per verificare la possibilità di cumulare pene ai fini di una deroga alla regola del divieto di più concessioni.
art. 164 comma 4 cod. pen.
Stabilisce che la sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, salvo che la pena da infliggere cumulata con la precedente non superi i limiti di cui all'art. 163; è la norma centrale nel divieto di reiterare il beneficio.
art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'estinzione del reato e degli effetti penali dopo il decorso del termine stabilito; l'effetto estintivo opera ope legis e non richiede una pronuncia formale per dispiegare i suoi effetti.
art. 106 secondo comma cod. pen.
Dispone che l'estinzione del reato comporta l'estinzione anche degli effetti penali ai fini della recidiva; tuttavia la giurisprudenza distingue l'impatto di tale estinzione sulla reiterabilità della sospensione condizionale a seconda della natura della pena precedente.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e rileva come precedente, anche se il reato può estinguersi per decorso del tempo ai sensi dell'art. 445.
art. 168 comma 1 cod. pen.
Richiamata nella giurisprudenza per il tema della revoca della sospensione condizionale; la revoca ha natura dichiarativa e può intervenire anche dopo che il reato è estinto ope legis.
Massime di principio
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera ope legis e cancella il reato e gli effetti penali, ivi compresa la recidiva, ma non sempre libera automaticamente dalla valutazione del divieto di concedere nuovamente la sospensione condizionale se la precedente sanzione era detentiva.
- Se il precedente collegato a patteggiamento o altra pronuncia è di natura pecuniaria o consistette in sanzione sostitutiva, l'estinzione può rendere possibile la reiterazione della sospensione; se la precedente sanzione era detentiva, il giudice deve tenerne conto ai fini del divieto previsto dall'art. 164, comma 4 c.p.
- Prima di decidere sulla concessione della sospensione condizionale in presenza di precedenti, il giudice deve verificare: la natura della pena precedente (detentiva vs pecuniaria/sostitutiva), se e quando è intervenuta l'estinzione ex art. 445 c.p.p., quante volte il beneficio è già stato concesso e il confronto cumulativo delle pene rispetto ai limiti di cui all'art. 163 c.p.
- La sentenza che applica la pena è valutabile come precedente anche se il reato si è successivamente estinto per decorso del termine; la giurisprudenza stabilisce che l'effetto estintivo è limitato, ai fini della reiterabilità della sospensione, quando la pena applicata sia stata detentiva.
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