Cassazione Penale, Ordinanza n. 02610/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa per i reati contestati ai capi a), b) e c), accertati a Napoli il 26 maggio 2022. Dal testo emerge che i fatti riguardavano il tentativo di sottrarsi a un controllo di polizia in via Tarsia mentre era a bordo di un motoveicolo, l'inseguimento da parte della Squadra Mobile di Napoli e il successivo rinvenimento, in suo possesso, di una pistola Bernardelli Gardone Val Trompia calibro 7, con matricola abrasa e caricata con quattro proiettili. Il ricorso era articolato in due doglianze: in sostanza chiedeva un riesame nel merito della vicenda processuale e contestava il giudizio della Corte territoriale, chiedendo anche una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, già compiuta dalla Corte di appello in modo logicamente corretto e coerente con le emergenze probatorie. Ha inoltre ritenuto che il compendio probatorio fosse univocamente sfavorevole all'imputato e che non vi fosse spazio per una riduzione della pena, considerata la natura e le modalità della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.p.
non è citato nel testo
art. 616 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
richiamato solo implicitamente nei riferimenti alle emergenze probatorie e alla valutazione logica del compendio probatorio
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza di censure di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già compiuta dal giudice di appello in modo логicamente coerente.
- Quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo plausibile e non illogico delle emergenze probatorie, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La richiesta di mitigazione della pena è infondata in cassazione se il giudice di merito ha espresso una valutazione congrua e non manifestamente illogica della gravità dei fatti, delle modalità della condotta e degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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