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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33319/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato in concorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'atto di impugnazione è stato sottoscritto dall'imputato personalmente, nonostante la riforma dell'art. 613 c.p.p. imponga, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non conteneva alcuna specifica censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di condanna emessa dal Tribunale mediante applicazione della pena su richiesta

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    prevede la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi contemplati dalla norma

  • art. 613 c.p.p.

    come modificato dalla legge n. 103 del 2017, richiede che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti da difensore cassazionista, escludendo la sottoscrizione personale dell'imputato

  • legge n. 103 del 2017

    ha modificato gli artt. 610 e 613 c.p.p., introducendo il regime di sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione

  • artt. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di costituzionalità ritenuto manifestamente infondato

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nel motivo di costituzionalità ritenuto manifestamente infondato

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel motivo di costituzionalità ritenuto manifestamente infondato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammissibile la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso per la mancanza della prescritta sottoscrizione tecnica può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La previsione della necessaria rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione non viola, secondo la Corte, il diritto di difesa né le garanzie costituzionali e convenzionali invocate, perché rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare le modalità di esercizio delle impugnazioni.
  • Se il ricorso è inammissibile e non contiene specifiche censure, la Corte non esamina il merito e condanna il ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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