Cassazione Penale, Ordinanza n. 28750/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello a un anno di reclusione per omesso versamento dell'IVA, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione alla sostituzione del testimone indicato nella lista del pubblico ministero, sostenendo l'illegittimità dell'esame di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate escusso in luogo del collega andato in pensione. Con il secondo ha dedotto vizio di motivazione sull'attribuibilità del fatto, affermando apoditticamente di non rivestire alcun incarico nella società all'epoca dei fatti. La Corte ha ritenuto il primo motivo una riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito e comunque infondate, perché il teste sostituto era stato esaminato ritualmente sulle circostanze indicate nella lista e la difesa aveva potuto controesaminarlo. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e infondato, poiché dalla sentenza impugnata risultava che l'imputato era amministratore e legale rappresentante della società sia al momento della presentazione della dichiarazione IVA sia alla data di consumazione del reato.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice dell'omesso versamento dell'IVA; la consumazione è collegata al mancato pagamento entro il termine previsto e, nel caso esaminato, la Corte valorizza la titolarità della carica societaria alla data di consumazione.
art. 468 cod. proc. pen.
La deposizione del testimone o consulente tecnico esaminato in sostituzione di altro indicato nella lista è utilizzabile se l'esame è ritualmente condotto e le dichiarazioni sono pertinenti alle circostanze indicate nella lista.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per l'inammissibilità del ricorso proposto con motivi generici o non consentiti in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alla motivazione impugnata.
- La deposizione resa dal testimone o dal consulente tecnico sostituito rispetto a quello originariamente indicato nella lista testimoniale è utilizzabile, purché l'esame sia stato svolto secondo le forme di legge e le dichiarazioni riguardino i fatti indicati nella lista, con effettiva possibilità di contraddittorio e controesame.
- Il motivo di ricorso che contesti l'attribuibilità del fatto deve confrontarsi specificamente con le risultanze richiamate nella sentenza impugnata; una mera affermazione apodittica è generica e non idonea a scalfire la decisione.
- Ai fini dell'omesso versamento IVA, rileva la posizione dell'imputato quale amministratore o legale rappresentante della società alla data di consumazione del reato, se accertata in sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28647/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28664/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28671/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28672/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28673/2026 del 29/07/2026
- ordinanza_penale · 29 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28674/2026 del 29/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →