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Ordinanza

Ordinanza n. 206/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Chieti, atto rif. prot. n. 194927 del 7 giugno 2023, nella parte in cui non si attribuiscono i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ...............per l’accertamento… del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non include i sei scatti stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS e ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione del merito per poter rinnovare la notificazione del ricorso, rilevando che gli indirizzi PEC dell’ente erano cambiati nel periodo della notificazione. Il TAR ha rilevato che la notificazione era stata eseguita presso indirizzi risultanti dall’Indice IPA, diversi da quelli presenti nel Registro delle PP.AA., cui devono essere effettuate le notificazioni degli atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento e di accertamento. Ha ritenuto necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso all’INPS, considerata la mancata costituzione dell’ente e la notificazione effettuata a indirizzi PEC tratti dall’Indice IPA anziché agli indirizzi risultanti dal Registro delle PP.AA. Il ricorrente dovrà rinnovare la notificazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, presso gli indirizzi PEC indicati dal TAR, e depositare la prova dell’adempimento entro i successivi quindici giorni. La trattazione è stata rinviata alla pubblica udienza del 4 novembre 2026. Il giudice ha richiamato la regola secondo cui, anche quando la nullità della notificazione sia imputabile alla parte, deve essere disposta la rinnovazione senza un ulteriore accertamento giudiziale sulla colpa del notificante.

Norme richiamate

  • art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    L’Indice IPA individua gli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni, ma non costituisce, secondo quanto rilevato nell’ordinanza, il riferimento ordinario per notificare atti processuali a un’amministrazione non costituita quando essa abbia comunicato un diverso indirizzo al Registro delle PP.AA.

  • art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    Prevede il Registro delle PP.AA., nel quale sono comunicati gli indirizzi PEC destinati alla ricezione delle notificazioni telematiche da parte delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    Le notificazioni al domicilio digitale risultante dall’Indice IPA sono consentite solo quando l’amministrazione non abbia assolto all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC per l’iscrizione nel Registro delle PP.AA.

  • art. 14, comma 2, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'articolo 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120

    Impone, per la notificazione telematica degli atti processuali alle amministrazioni non costituite, l’utilizzo degli indirizzi PEC individuati secondo l’art. 16-ter d.l. n. 179/2012.

  • art. 21 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

  • art. 21 l. n. 232/1990

Massime di principio

  • Per la notificazione telematica di atti processuali a una pubblica amministrazione non costituita in giudizio occorre utilizzare l’indirizzo PEC risultante dal Registro delle PP.AA., quando l’amministrazione abbia assolto all’obbligo di comunicarvelo; l’indirizzo tratto dall’Indice IPA è utilizzabile soltanto in via residuale, quando tale obbligo non sia stato adempiuto.
  • La notificazione di un atto processuale a un’amministrazione non costituita presso un indirizzo PEC dell’Indice IPA diverso da quello risultante dal Registro delle PP.AA. è viziata e impone la rinnovazione della notificazione secondo le modalità stabilite dal giudice.
  • In caso di nullità della notificazione, il giudice deve disporne la rinnovazione anche quando il vizio sia imputabile alla parte notificante, senza dover accertare se l’errore sia stato determinato da colpa del notificante.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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