Ordinanza n. 3802/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) in parte qua, dell'O.M. 16.02.2026 n. 27 (pubblicata sul portale InPa in data 23.02.2026), recante la disciplina delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze (GPS), valide per il biennio 2026 / 2028, nella parte in cui individua i criteri di attribuzione del punteggio per titoli di servizio e di formazione statuendo che «Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina» (art. 16, co. 6) e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli, nonché della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative alle modalità di presentazione della domanda di inserimento, siccome non consentono di dichiarare anche il servizio civile e/o universale, limitando il punteggio al solo servizio militare e/o sostitutivo espletato in costanza di nomina; b) del parere del CSPI adottato nella seduta plenaria n. 157 del 11.12.2025; c) dell'Avviso di errata corrige, prot. n. 4318 del 23.02.2026; d) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale che disciplina l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (GPS) 2026-2028, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare e civile, nonché atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, in possesso di un titolo di servizio civile volontario prestato non in costanza di nomina, hanno impugnato l'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, il parere del CSPI, l'avviso di errata corrige e gli atti connessi. Hanno contestato la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina, lamentando che la disciplina non consentisse di dichiarare e valorizzare allo stesso modo il servizio civile e/o universale. È stata chiesta in via cautelare la sospensione degli atti e l'attribuzione di un incremento di 12 punti nelle GPS.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. Ha rilevato che l'ordinanza ministeriale impugnata, diversamente dalla precedente ordinanza n. 88/2024, non ha previsto l'equiparazione del servizio civile nazionale volontario al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva. La disciplina, tuttavia, contempla in favore di chi abbia svolto il servizio civile nazionale o universale una riserva di posti ai sensi dell'art. 12, comma 14, dell'ordinanza impugnata. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, la scelta ministeriale di differenziare i criteri di valutazione dei titoli è stata ritenuta non irragionevole né illogica e riconducibile alla discrezionalità amministrativa nella formazione delle graduatorie. Non è stata quindi disposta la sospensione degli atti né l'attribuzione dei 12 punti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela interinale, con particolare riguardo al fumus boni iuris.
art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026
La previsione di una riserva di posti per chi abbia svolto il servizio civile nazionale o universale è stata considerata elemento della disciplina alternativa all'equiparazione del servizio civile al servizio militare ai fini del punteggio.
art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
La disposizione è stata ritenuta, in sede cautelare, non manifestamente irragionevole né illogica nella parte in cui limita la valutazione integrale al servizio militare di leva e al servizio sostitutivo legalmente assimilato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la scelta dell'amministrazione sui criteri di formazione di graduatorie pubbliche supera il vaglio sommario quando non appaia manifestamente irragionevole o illogica e rientri nella discrezionalità riconosciuta all'amministrazione.
- La mancata equiparazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio in una graduatoria, tra servizio civile volontario e servizio militare di leva o servizio sostitutivo legalmente assimilato non integra, nel sommario esame cautelare, un'illegittimità manifesta quando la disciplina riconosca al servizio civile una diversa misura di valorizzazione, quale la riserva di posti.
- L'esistenza di una disciplina alternativa di favore per i titolari di servizio civile, come una riserva di posti, può concorrere a escludere il fumus boni iuris della pretesa diretta a ottenere l'equiparazione integrale del relativo servizio ai fini del punteggio di graduatoria.
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