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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/723

Regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione, del 16 febbraio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

Normativa europea32017R0723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime sanzionatorio e di calcolo del pagamento di inverdimento previsto dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014. L’intervento mira a semplificare le regole di calcolo, eliminare il riferimento al gruppo di colture per il pagamento di inverdimento e rimodulare le riduzioni in caso di inadempienza degli obblighi di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico. Le nuove disposizioni si applicano alle domande relative agli anni di domanda a partire dal 1° gennaio 2017, con efficacia dal 16 ottobre 2017.

Modifica le regole del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 sul calcolo e sulle riduzioni/sanzioni del pagamento di inverdimento nell’ambito dei pagamenti diretti agricoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai beneficiari dei pagamenti diretti agricoli che chiedono il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (pagamento di inverdimento), in relazione alle domande di aiuto e alle domande uniche riferite agli anni di domanda che iniziano dal 1° gennaio 2017. Incide sui controlli e sul calcolo del pagamento nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; le nuove regole si applicano dal 16 ottobre 2017. Non disciplina altri regimi di aiuto se non per il rinvio al pagamento di inverdimento e alle relative condizioni di diversificazione e aree di interesse ecologico.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 in materia di pagamento di inverdimento

Il regolamento interviene sul quadro delle sanzioni amministrative e del calcolo del pagamento di inverdimento nell’ambito dei pagamenti diretti agricoli, modificando il regolamento delegato (UE) n. 640/2014. La finalità dichiarata nei considerando è semplificare il metodo di calcolo, mantenere riduzioni proporzionate ed eque e allineare le regole operative all’esperienza applicativa maturata dopo l’introduzione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione rileva che, per il pagamento di inverdimento, non è necessario il concetto di "gruppo di colture" usato nel sistema integrato di gestione e di controllo, poiché il pagamento si basa sulla superficie totale dell’azienda. Per questo il regolamento elimina tale impostazione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento e sostituisce la tecnica di calcolo basata su "tasso di differenza" e "fattore di riduzione del 50 %" con un coefficiente moltiplicatore, senza modificare il livello complessivo delle riduzioni.

Principi generali del calcolo

Il nuovo articolo 22 prevede che, quando la medesima superficie è determinata per più pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale superficie sia presa in considerazione separatamente per ciascuna pratica ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento.

Il nuovo articolo 23, paragrafo 2, chiarisce inoltre che, se la superficie dichiarata nella domanda unica per il pagamento di base o per il pagamento unico per superficie è superiore alla superficie determinata, ai fini del pagamento di inverdimento si utilizza la superficie determinata, restando ferme le sanzioni amministrative previste dall’articolo 28 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Riduzioni per mancato rispetto della diversificazione delle colture

L’articolo 24 viene riformulato per disciplinare in modo dettagliato le riduzioni del pagamento di inverdimento in caso di violazione degli obblighi di diversificazione di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In sintesi, sono previsti i seguenti casi:

  • se è richiesto un minimo di due colture e la coltura principale supera il 75 % della superficie a seminativo determinata, la superficie da usare per il calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta di 2 volte l’eccedenza oltre il 75 %;
  • se è richiesto un minimo di tre colture e la coltura principale supera il 75 % della superficie a seminativo determinata, la riduzione coincide con la sola eccedenza oltre il 75 %;
  • se è richiesto un minimo di tre colture e le due colture principali superano complessivamente il 95 % della superficie a seminativo determinata, la riduzione è pari a 5 volte l’eccedenza oltre il 95 %;
  • per le aziende soggette al requisito relativo alla coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo, se tale coltura supera il 75 % della rimanente superficie determinata, la riduzione è pari a 2 volte l’eccedenza.

È inoltre previsto un aggravamento in caso di reiterazione: se la stessa inadempienza è constatata per tre anni, la superficie da sottrarre negli anni successivi è moltiplicata per 2.

Riduzioni per inadempienza sulle aree di interesse ecologico

L’articolo 26, paragrafi 2 e 3, è sostituito per le ipotesi di mancato rispetto dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico. Quando l’area di interesse ecologico richiesta supera quella determinata, tenendo conto della ponderazione prevista dall’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie utilizzata per il calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta di 10 volte l’area di interesse ecologico non trovata.

Il regolamento precisa che, ai fini di tale calcolo, l’area di interesse ecologico determinata non può superare la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell’ambito della superficie a seminativo totale dichiarata. Anche qui è previsto un meccanismo di inasprimento: se la mancata osservanza è constatata per tre anni, la sottrazione applicabile negli anni successivi è moltiplicata per 2.

Applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 16 ottobre 2017 per le domande di aiuto per il pagamento di inverdimento e per le domande uniche relative agli anni di domanda che iniziano dal 1° gennaio 2017. La scelta mira a evitare che gli Stati membri debbano adattare i sistemi di calcolo nel corso del periodo di pagamento e a garantire prevedibilità ai beneficiari.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori agricoli e per i consulenti che assistono le aziende, il regolamento assume rilievo soprattutto per:

  • la determinazione della superficie rilevante ai fini del pagamento di inverdimento;
  • il calcolo delle riduzioni in caso di superamento delle soglie previste per la diversificazione delle colture;
  • la quantificazione delle penalizzazioni connesse alle aree di interesse ecologico;
  • l’eventuale aggravamento delle riduzioni in caso di reiterazione triennale dell’inadempienza.

La modifica si inserisce nel sistema dei pagamenti diretti della PAC e opera in coordinamento con il regolamento (UE) n. 1307/2013 e con il regolamento (UE) n. 1306/2013, richiamati come base normativa principale.

Disposizioni principali

Semplificazione del calcolo del pagamento di inverdimento

L’articolo 22 è sostituito per stabilire che, quando la stessa superficie è determinata per più pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, essa è presa in considerazione separatamente per ciascuna pratica ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento.

Uso della superficie determinata

L’articolo 23, paragrafo 2, è sostituito: se la superficie dichiarata nella domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si utilizza la superficie determinata, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all’articolo 28.

Riduzioni per inadempienza alla diversificazione delle colture

L’articolo 24 è riscritto per disciplinare le riduzioni del pagamento di inverdimento in caso di mancato rispetto degli obblighi di diversificazione delle colture di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le riduzioni sono calcolate in base alla superficie della coltura principale o delle due colture principali che supera le soglie del 75 % o del 95 %, con coefficiente moltiplicatore pari a 2 o 5 a seconda del caso. In caso di tre anni di inadempienza, la superficie da sottrarre negli anni successivi è moltiplicata per 2.

Riduzioni per inadempienza sugli elementi di interesse ecologico

L’articolo 26, paragrafi 2 e 3, è sostituito: se l’area di interesse ecologico richiesta supera quella determinata, tenendo conto della ponderazione prevista dall’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie usata per il calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta di 10 volte l’area non trovata. Dopo tre anni di mancata osservanza, la sottrazione applicata negli anni successivi è moltiplicata per 2.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 16 ottobre 2017 alle domande di aiuto per il pagamento di inverdimento e alle domande uniche relative agli anni di domanda che iniziano dal 1° gennaio 2017.

Come è indicizzato

Materieagricolturapagamenti diretticontrolli e sanzioni amministrativesviluppo ruralecondizionalità

Testo integrale

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