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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/272

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'India, e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32017R0272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento avvia un’inchiesta anti-elusione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo sussistenti elementi di prova prima facie che le misure antidumping sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina siano aggirate tramite spedizioni dall’India. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni interessate per nove mesi, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi qualora l’elusione venga confermata. Il testo disciplina inoltre termini procedurali, richieste di esenzione, obblighi di collaborazione e regole sulla riservatezza.

Apertura di un’inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina mediante importazioni spedite dall’India, con registrazione delle relative importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00, spediti dall’India indipendentemente dall’origine dichiarata. Rilevano i produttori/esportatori indiani, gli importatori dell’Unione, le associazioni di categoria, nonché le autorità dell’India e della RPC; sono previste possibili esenzioni per produttori indiani non collegati ai produttori soggetti alle misure e non coinvolti in pratiche di elusione. L’inchiesta riguarda le misure antidumping già in vigore ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 e la registrazione delle importazioni per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Apertura dell’inchiesta anti-elusione su tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione apre un’inchiesta su una possibile elusione delle misure antidumping già istituite sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese. La presunta elusione avverrebbe mediante importazioni spedite dall’India, anche quando dichiarate o no originarie dell’India. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione afferma di aver ricevuto una domanda il 3 gennaio 2017 dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldature dell’Unione europea. La domanda è ritenuta supportata da elementi di prova prima facie sufficienti a indicare una modifica significativa nella configurazione degli scambi dopo l’istituzione dei dazi, con possibile transito del prodotto attraverso l’India e con operazioni di completamento o assemblaggio. Viene inoltre rilevato che il valore aggiunto durante tali operazioni sarebbe inferiore al 25 % del costo di produzione e che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultano indeboliti sia sul piano quantitativo sia sul piano dei prezzi.

Prodotto interessato e misure in vigore

Il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili. I prodotti sono classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00. Le misure potenzialmente eluse sono quelle istitute dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, che ha introdotto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della RPC.

Oggetto dell’inchiesta e ipotesi di elusione

L’inchiesta riguarda il medesimo prodotto, ma spedito dall’India. La Commissione precisa che, qualora nel corso dell’istruttoria emergano altre pratiche di elusione previste dall’articolo 13 del regolamento di base oltre al trasbordo e alle operazioni di assemblaggio, l’inchiesta potrà estendersi anche a tali ipotesi. Tra gli elementi allegati alla domanda figura anche la possibile vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole e al valore normale precedentemente accertato.

Registrazione delle importazioni

Per effetto dell’articolo 2, le autorità doganali devono registrare le importazioni nell’Unione dei prodotti oggetto dell’inchiesta. La registrazione è prevista per nove mesi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento. La logica della misura è quella di consentire, in caso di conferma dell’elusione, la riscossione di dazi antidumping per un importo adeguato a decorrere dalla data di registrazione.

Partecipazione delle parti interessate e termini

L’articolo 3 disciplina i principali termini procedurali. I questionari devono essere richiesti entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le parti interessate devono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte, rispondere al questionario e trasmettere eventuali ulteriori informazioni entro 37 giorni dalla medesima data. Entro lo stesso termine i produttori indiani possono chiedere l’esenzione dalla registrazione o dalle misure, e le parti interessate possono domandare un’audizione.

Riservatezza, dati personali e modalità di comunicazione

Le comunicazioni contenenti informazioni riservate devono essere contrassegnate con la dicitura "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato, marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione della sostanza dei dati riservati. Il regolamento richiede inoltre il rispetto delle regole dell’Unione in materia di diritti d’autore: chi trasmette dati protetti deve ottenere un’autorizzazione specifica del titolare. I dati personali raccolti nel corso dell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

Esenzioni per i produttori indiani

È prevista la possibilità di esenzione dalla registrazione o dalle misure per i produttori stabiliti in India che dimostrino di non essere collegati a produttori soggetti alle misure e di non essere coinvolti in pratiche di elusione. Il concetto di collegamento è richiamato tramite rinvio alla disciplina doganale applicabile. La domanda di esenzione deve essere debitamente documentata e presentata entro il termine di 37 giorni.

Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili

Se una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro i termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Le informazioni false o fuorvianti vengono disattese. L’assenza di risposta in formato informatico non è automaticamente considerata mancata collaborazione, ma la parte deve dimostrare che il formato richiesto comporterebbe oneri o costi eccessivi e deve contattare immediatamente la Commissione.

Durata dell’inchiesta, consigliere auditore ed entrata in vigore

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo richiama infine la possibilità per le parti interessate di rivolgersi al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale, in particolare per questioni di accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e audizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta anti-elusione

L’articolo 1 apre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, un’inchiesta per verificare se le importazioni nell’Unione di alcuni tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, spedite dall’India e classificate ai codici TARIC indicati, eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011.

Registrazione delle importazioni

L’articolo 2 impone alle autorità doganali di registrare le importazioni dei prodotti oggetto dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; la Commissione può ordinare la cessazione della registrazione per i produttori che ottengano un’esenzione.

Termini procedurali e partecipazione delle parti

L’articolo 3 stabilisce che i questionari vanno richiesti entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le parti interessate devono contattare la Commissione, presentare osservazioni scritte e risposte al questionario o altre informazioni entro 37 giorni. Entro lo stesso termine i produttori indiani possono chiedere l’esenzione dalla registrazione o dalle misure, e le parti interessate possono domandare di essere sentite.

Riservatezza e tutela delle informazioni

L’articolo 3 disciplina il trattamento delle informazioni riservate: le comunicazioni da trattare come riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le informazioni coperte da diritti d’autore possono essere presentate solo con autorizzazione specifica del titolare, che consenta anche la loro trasmissione alle altre parti nella forma necessaria per la difesa.

Obblighi di collaborazione e uso dei dati disponibili

In caso di rifiuto di accesso alle informazioni, mancata comunicazione nei termini o grave ostacolo all’inchiesta, si applica l’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036 e la Commissione può basarsi sui dati disponibili. Informazioni false o fuorvianti non sono prese in considerazione; la mancata risposta in formato informatico non costituisce omessa collaborazione solo se comporta oneri o costi eccessivi e la parte interessata contatta immediatamente la Commissione.

Esenzione dalla registrazione o dalle misure

Le importazioni possono essere esentate se non costituiscono una forma di elusione. Per i produttori indiani, l’esenzione può essere concessa se dimostrano di non essere collegati a produttori soggetti alle misure e di non essere coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1036; la richiesta, motivata e documentata, va presentata entro 37 giorni.

Durata dell’inchiesta

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, secondo l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedoganecommercio internazionale

Testo integrale

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