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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/269

Regolamento (UE) 2017/269 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco armonizzato delle sostanze attive da considerare nelle statistiche sui pesticidi, sostituendo integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009. L’aggiornamento tiene conto della necessità di adeguare periodicamente la classificazione e di limitare l’elenco alle sostanze identificabili mediante i numeri di registrazione CAS o CIPAC. L’allegato riorganizza in modo dettagliato le sostanze per gruppi principali, categorie di prodotto, classi chimiche e denominazioni comuni.

Modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 aggiornando l'elenco armonizzato delle sostanze attive da coprire nelle statistiche sui pesticidi.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità statistiche nazionali e, in via indiretta, agli operatori e ai soggetti coinvolti nella produzione di statistiche europee sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’allegato III, ossia della classificazione armonizzata delle sostanze attive da includere nelle statistiche, per il periodo 2016-2020. Ha applicazione generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non sono indicate esclusioni territoriali o soggettive specifiche.

Regolamento (UE) 2017/269 della Commissione: aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive per le statistiche sui pesticidi

Il regolamento interviene sul sistema statistico europeo relativo ai pesticidi, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009. La finalità è mantenere comparabili e omogenee le statistiche europee sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi, adattando periodicamente l’elenco delle sostanze attive da monitorare.

Contesto e finalità dell’intervento

Nei considerando la Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull’impiego dei pesticidi. Poiché l’allegato III era stato aggiornato da ultimo dal regolamento (UE) n. 656/2011, si è reso necessario un nuovo aggiornamento per coprire il periodo 2016-2020.

La Commissione evidenzia inoltre le difficoltà operative delle autorità statistiche nazionali, dovute al numero elevato di sostanze e alla complessità dell’identificazione e classificazione dei composti pertinenti. Per questo motivo, il nuovo elenco include solo le sostanze dotate di un numero di identificazione CAS o CIPAC, considerati riferimenti internazionalmente riconosciuti.

Ambito di applicazione

Il regolamento opera nell’ambito delle statistiche europee sui pesticidi e incide sulla base tecnica utilizzata per la rilevazione delle sostanze attive. L’effetto pratico riguarda le autorità statistiche nazionali e i soggetti che forniscono dati o informazioni utili alla produzione statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009.

L’applicazione è generale nell’Unione e il testo afferma espressamente che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e struttura dell’atto

La base giuridica richiamata è l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009. Il presente atto è quindi un regolamento di modifica, adottato dalla Commissione per aggiornare il contenuto tecnico dell’allegato III senza incidere sulla struttura generale del regime statistico.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 con un nuovo allegato.

Il nuovo allegato contiene la classificazione armonizzata delle sostanze in una griglia molto dettagliata, organizzata per:

  • gruppi principali;
  • categorie di prodotti;
  • codici;
  • classi chimiche;
  • denominazioni comuni;
  • riferimenti di nomenclatura combinata;
  • numeri CAS e CIPAC, quando disponibili.

Principali gruppi di sostanze elencati nell’allegato

L’allegato comprende, tra gli altri, i seguenti macro-gruppi:

  • fungicidi e battericidi, con numerose sottoclassi quali fungicidi inorganici, carbammati e ditiocarbammati, benzimidazoli, imidazoli e triazoli, morfoline, prodotti di origine microbiologica o botanica, e altri fungicidi non classificati;
  • erbicidi, essiccanti e antimuschio, articolati in fenossifitoormoni, triazine e triazinoni, ammidi e anilidi, carbammati, derivati di dinitroanilina, derivati di urea/uracile/sulfonilurea, e altre famiglie chimiche;
  • insetticidi e acaricidi, comprensivi di piretroidi, carbammati, organofosfati, prodotti di origine microbiologica o botanica, acaricidi specifici e altri insetticidi;
  • molluschicidi;
  • regolatori della crescita delle piante, inclusi regolatori fisiologici e inibitori di germinazione;
  • altri prodotti fitosanitari, tra cui oli minerali, oli vegetali, sterilizzanti del terreno, rodenticidi, repellenti, disinfettanti e altre categorie residuali.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici e per i soggetti che partecipano alla raccolta dati statistici, il regolamento comporta l’aggiornamento del perimetro delle sostanze da considerare nei sistemi di reporting e classificazione. In concreto, le amministrazioni statistiche devono utilizzare il nuovo elenco per le rilevazioni relative al periodo di riferimento aggiornato, assicurando uniformità tra Stati membri e comparabilità dei dati a livello europeo.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento esso diviene pienamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Rapporti con il regolamento (CE) n. 1185/2009

Il regolamento non sostituisce il regime generale sulle statistiche dei pesticidi, ma aggiorna una componente tecnica essenziale del sistema: l’elenco delle sostanze attive da monitorare. Resta quindi fermo il quadro complessivo del regolamento (CE) n. 1185/2009, mentre muta la base classificatoria contenuta nell’allegato III.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 con l’allegato del presente regolamento. L’effetto è l’aggiornamento della classificazione armonizzata delle sostanze da includere nelle statistiche sui pesticidi.

Criterio di selezione delle sostanze

Nei considerando, la Commissione chiarisce che, per ragioni di praticabilità per le autorità statistiche nazionali, devono essere prese in considerazione solo le sostanze cui sia stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione riconosciute a livello internazionale: il Chemical Abstracts Service (CAS) e il Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC).

Periodo di aggiornamento e riferimento temporale

Il regolamento precisa che l’elenco allegato deve essere aggiornato regolarmente e almeno ogni cinque anni; l’aggiornamento contenuto nel regolamento copre gli anni dal 2016 al 2020, in quanto l’allegato precedente era stato aggiornato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 656/2011.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: classificazione armonizzata

L’allegato sostituito elenca in modo dettagliato le sostanze attive suddivise per grandi gruppi funzionali e categorie: fungicidi e battericidi, erbicidi, essiccanti e antimuschio, insetticidi e acaricidi, molluschicidi, regolatori della crescita delle piante, altri prodotti fitosanitari e sterilizzanti del terreno. Per ciascuna sostanza sono indicati il codice di classificazione, la classe chimica, la denominazione comune e, ove disponibile, i riferimenti CAS e CIPAC.

Come è indicizzato

Materiestatisticheagricolturaprodotti fitosanitarisostanze chimiche

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