Regolamento (UE) 2017/271
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento estende il dazio antidumping definitivo già applicato ai fogli di alluminio cinesi a una serie di prodotti leggermente modificati, ritenuti utilizzati per eludere le misure vigenti. La Commissione ha accertato una significativa modificazione della configurazione degli scambi, l’insufficienza di una giustificazione economica diversa dall’aggiramento del dazio, il venir meno dell’effetto riparatorio delle misure e la presenza di dumping. Sono previste esenzioni per quattro produttori esportatori cinesi e per le importazioni destinate a usi diversi dall’uso domestico, con applicazione del regime di uso finale; non è invece concessa alcuna esenzione agli importatori indipendenti esaminati.
Estensione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio originari della RPC a determinati fogli di alluminio leggermente modificati, in quanto considerati elusivi delle misure vigenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, individuati per spessore, larghezza e struttura dei fogli, che rientrano nei codici NC/TARIC indicati nel regolamento. Restano escluse le importazioni effettuate da quattro società espressamente esentate e le importazioni destinate a usi diversi dall’uso domestico, purché rispettino il regime di uso finale dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione. Il regolamento riguarda inoltre le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865.
Estensione del dazio antidumping sui fogli di alluminio leggermente modificati originari della RPC
Il regolamento interviene nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione e dà attuazione all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 in materia di elusione delle misure antidumping. La Commissione ha ritenuto che il dazio definitivo già applicato ai fogli di alluminio cinesi, istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 e successivamente prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384, fosse eluso mediante importazioni di prodotti leggermente modificati provenienti dalla RPC.
Contesto procedurale e inchiesta
L’inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/865, in seguito a una domanda presentata il 18 aprile 2016. La Commissione ha ritenuto sussistenti elementi di prova sufficienti circa una modificazione della configurazione degli scambi, l’indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore e l’esistenza di dumping rispetto al valore normale già accertato nell’inchiesta precedente. Le importazioni oggetto di registrazione sono state quindi sottoposte a controllo doganale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto originario della misura iniziale è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, classificati nel codice NC ex 7607 11 19. L’inchiesta antielusione ha invece riguardato alcune varianti leggermente modificate del prodotto, identificate per spessore, larghezza dei rotoli e composizione a strati, con classificazioni TARIC specifiche.
La Commissione ha escluso dall’ambito della misura i fogli di alluminio destinati alla trasformazione (ACF), osservando che essi hanno un uso diverso rispetto ai fogli per uso domestico (AHF). Tuttavia, nel corso dell’istruttoria è emerso che la definizione iniziale del prodotto oggetto dell’inchiesta poteva includere anche ACF, motivo per cui la Commissione ha poi ritenuto decisivo il criterio dell’uso finale per distinguere i prodotti ai fini dell’applicazione delle misure estese.
Accertamento della modificazione della configurazione degli scambi e delle pratiche di elusione
La Commissione ha riscontrato un forte spostamento delle esportazioni: le importazioni del prodotto in esame sono scese da 30 318 tonnellate nel periodo dell’inchiesta iniziale a 1 152 tonnellate nel periodo di riferimento, mentre le importazioni del prodotto leggermente modificato sono aumentate fino a 44 522 tonnellate. Tale evoluzione è stata ritenuta una significativa modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.
L’elusione è stata inoltre ricondotta a pratiche di lieve modifica del prodotto, documentate anche tramite e-mail tra produttori esportatori cinesi e acquirenti. La Commissione ha individuato quattro tipologie di comportamento elusivo: esportazioni di fogli più sottili del prodotto originario, esportazioni di fogli più spessi, esportazioni di fogli in rotoli più larghi poi tagliati nell’Unione e importazioni di fogli a doppio strato successivamente separati per ottenere un prodotto utilizzabile come AHF. Per circa l’80 % delle importazioni totali del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla RPC è stata quindi accertata un’elusione a livello nazionale.
Effetto riparatorio del dazio e prova del dumping
La Commissione ha verificato che l’aumento delle importazioni del prodotto leggermente modificato indeboliva il dazio sia in termini quantitativi sia di prezzo. Il confronto con il livello di eliminazione del pregiudizio ha evidenziato vendite sottocosto. Inoltre, confrontando i prezzi all’esportazione con il valore normale precedentemente stabilito, adeguato alle fluttuazioni della London Metal Exchange, la Commissione ha riscontrato che gli AHF erano importati nell’Unione a prezzi di dumping, sia da un produttore esportatore coinvolto in pratiche elusive sia dagli esportatori non collaboranti.
Esenzioni soggettive e limite dell’uso finale
Sulla base dell’articolo 13, paragrafo 4, la Commissione ha riconosciuto l’esenzione a quattro gruppi di produttori esportatori cinesi, ritenendo che esportassero nell’Unione esclusivamente ACF e non il prodotto leggermente modificato. Viceversa, a Dingsheng Aluminium Group non è stata concessa l’esenzione perché coinvolta in tre delle quattro pratiche di elusione accertate, oltre a risultare esposta a dumping e indebolimento dell’effetto riparatorio delle misure.
Nessun importatore indipendente ha ottenuto l’esenzione. La Commissione ha ritenuto che la modifica del prodotto fosse avvenuta fuori dall’Unione, nella RPC, anche se alcuni tagli finali erano eseguiti nell’Unione; pertanto, gli importatori non hanno potuto beneficiare dell’esenzione prevista per i casi di elusione completata nel territorio unionale. In ogni caso, per evitare che anche prodotti tecnicamente assimilabili agli ACF potessero essere destinati all’uso domestico, la Commissione ha scelto di fondare la distinzione rilevante sull’uso finale. Ne consegue che le importazioni non destinate all’uso domestico possono essere esentate solo se rispettano il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del codice doganale dell’Unione.
Contenuto operativo dell’articolo 1
L’articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo “per tutte le altre società” del regolamento (CE) n. 925/2009 alle importazioni dei prodotti elencati. Le quattro società esentate sono specificamente indicate con relativi codici addizionali TARIC. L’esenzione richiede, per ogni spedizione, una fattura commerciale valida con dichiarazione del produttore secondo formula predeterminata; in assenza di tale documento, si applica il dazio esteso.
Domande di esenzione, registrazione e decorrenza
Le domande di esenzione devono essere presentate per iscritto alla Direzione generale del Commercio della Commissione, in una lingua ufficiale dell’Unione e con firma di un soggetto autorizzato. La Commissione può adottare decisioni di esenzione per le imprese che dimostrino di non eludere le misure antidumping. Le autorità doganali sono infine invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di apertura. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Accertamento dell’elusione e estensione del dazio
Sulla base dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione conclude che il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di fogli di alluminio originari della RPC è stato eluso mediante importazioni di fogli leggermente modificati. L’estensione riguarda il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, con classificazioni NC/TARIC specifiche.
Prodotti interessati e codici doganali
L’estensione copre: fogli di spessore tra 0,007 mm e 0,008 mm; fogli tra 0,008 mm e 0,018 mm in rotoli di larghezza superiore a 650 mm; fogli tra 0,018 mm e 0,021 mm; fogli tra 0,021 mm e 0,045 mm costituiti da almeno due strati. I primi tre rientrano nel codice NC ex 7607 11 19 con i TARIC 7607111930, 7607111940 e 7607111950; il quarto nel codice NC ex 7607 11 90 con i TARIC 7607119045 e 7607119080.
Esenzioni per quattro produttori esportatori cinesi
Sono esentate le importazioni prodotte da Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. (C198), Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd. (C199), Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. (C200) e Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. (C201). L’esenzione è subordinata alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida con dichiarazione firmata e datata del responsabile del soggetto emittente, secondo il testo previsto dall’articolo 1, paragrafo 3.
Esenzione per usi diversi dall’uso domestico
Il prodotto interessato è esentato dal dazio esteso se importato per usi diversi dall’uso domestico. L’esenzione è condizionata al rispetto del regime di uso finale previsto dalla disciplina doganale dell’Unione, in particolare dall’articolo 254 del codice doganale dell’Unione.
Domande di esenzione e poteri della Commissione
Le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione e firmate da persona autorizzata, al recapito indicato all’articolo 2, paragrafo 1. La Commissione può autorizzare, con decisione, l’esenzione per importazioni provenienti da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.
Riscossione retroattiva sulle importazioni registrate
Il dazio esteso si riscuote anche sulle importazioni originarie della RPC registrate in base al regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 e all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, con le eccezioni previste per le imprese esentate e per gli usi diversi dall’uso domestico.
Sospensione della registrazione doganale
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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