Sentenza del 17/09/2020 n. 19355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. che aveva escluso che le rettifiche di fatturazione relative ad anni anteriori (qui: rettifiche 2007 effettuate nel 2008) dovessero concorrere, unitamente ai consumi fatturati nell'anno precedente (2008), a formare la base di calcolo dei ratei mensili d'acconto dell'accisa sul gas naturale per l'anno di dichiarazione (2009). L'Agenzia sosteneva che la norma (D.Lgs. 504/1995, art. 26, comma 13, come modificato) include nelle fatturazioni dell'anno precedente anche le rettifiche di fatturazione effettuate in quell'anno, e che l'omessa loro considerazione ha determinato insufficiente versamento degli acconti e dunque l'applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997, art. 13.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e cassato la sentenza della C.T.R.; ha richiamato la pronuncia consolidata (Cass. n. 34088/2019) secondo cui la base di calcolo degli acconti è costituita dal totale dei consumi fatturati nell'anno precedente anche mediante rettifiche di fatturazione. Ha ritenuto che la mancata inclusione delle rettifiche 2007 fatturate nel 2008 giustifica l'applicazione delle sanzioni per mancati versamenti in acconto. Il ricorso incidentale condizionato della società (che invocava errore scusabile/certezza normativa) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata evidenza della censura nei gradi precedenti. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della (---) S.P.A. Le spese di lite sono state compensate integramente tra le parti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 aprile 1995, n. 504 (T.U. accise), articolo 26, comma 13
La base di calcolo dei ratei mensili d'acconto per l'accisa sul gas naturale è costituita dal totale dei consumi fatturati nell'anno precedente, comprensivo delle rettifiche di fatturazione effettuate in quell'anno (anche se riferibili a consumi di anni anteriori).
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 471, articolo 13
Prevede le sanzioni per i mancati o insufficienti versamenti degli acconti; la Corte ha ritenuto applicabili tali sanzioni quando la mancata inclusione delle rettifiche ha determinato un insufficiente versamento.
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 472, articolo 6
Norma sull'errore scusabile/certezza del diritto: la censura fondata su tale principio è stata proposta dalla società in controricorso, ma la Corte l'ha dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancanza di prova che la questione fosse stata sollevata nei gradi precedenti.
Decreto Legislativo 28 marzo 2010, n. 48, articolo 1 (modifica)
Modifica richiamata dalla giurisprudenza recente che ha chiarito la portata del comma 13 dell'art. 26 del T.U. accise, confermando l'inclusione delle rettifiche di fatturazione nella base degli acconti.
Massime di principio
- Per il calcolo degli acconti sull'accisa del gas naturale occorre considerare il totale dei consumi fatturati nell'anno precedente alla dichiarazione, incluse le rettifiche di fatturazione emesse in quell'anno, anche se le rettifiche si riferiscono a consumi di anni anteriori.
- La mancata inclusione di rettifiche fatturate nell'anno precedente può determinare un insufficiente versamento degli acconti e legittimare l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997, art. 13.
- L'eccezione di 'errore scusabile' o incertezza normativa può esonerare dalle sanzioni solo se tempestivamente e specificamente dedotta e dimostrata nei gradi di merito; in cassazione motivi nuovi o generici sono spesso inammissibili per difetto di specificità.
- Se la questione di fatto è già pacificamente definita dai precedenti (giurisprudenza consolidata), il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinvio, compensando le spese se il quadro giurisprudenziale rende la decisione incerta per entrambe le parti.
- In contestazioni circa il calcolo degli acconti è essenziale documentare e comprovare la tempistica delle fatturazioni e delle rettifiche per dimostrare l'esatta base imponibile da cui calcolare i ratei mensili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 set 2020Sentenza del 17/09/2020 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 17 set 2020Sentenza del 17/09/2020 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 set 2020Sentenza del 17/09/2020 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 17 set 2020Sentenza del 17/09/2020 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 set 2020Sentenza del 17/09/2020 n. 111 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 set 2020Sentenza del 17/09/2020 n. 201 - Corte Costituzionale
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →