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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1799

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1799 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e ad altri volatili ovaioli (titolare dell’autorizzazione: Andrés Pintaluba S.A) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso nell’Unione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e altri volatili ovaioli. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia come promotore della digestione. Il testo contiene inoltre prescrizioni operative e di protezione per gli utilizzatori, dati di composizione e metodi di analisi, oltre alla durata dell’autorizzazione fino al 21 dicembre 2030.

Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e altri volatili ovaioli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, nonché, indirettamente, all’alimentazione di galline ovaiole e altri volatili ovaioli nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda il preparato di 6-fitasi indicato nell’allegato, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, alle condizioni d’uso fissate nell’allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e resta valido fino al 21 dicembre 2030, salvo modifiche o revoca secondo la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e altri volatili ovaioli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1799 della Commissione autorizza, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e altri volatili ovaioli. La decisione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto l’additivo sicuro per animali, consumatori e ambiente, pur segnalando il possibile carattere sensibilizzante delle vie respiratorie per gli utilizzatori.

Base normativa e iter autorizzativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina motivi e procedure di autorizzazione. La domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 ed era corredata della documentazione prevista dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione rileva che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento di base.

Oggetto dell’autorizzazione

L’additivo autorizzato è un preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056, da classificare nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Il titolare dell’autorizzazione è Andrés Pintaluba S.A.

Ambito di utilizzo e dosaggio

L’allegato limita l’impiego a galline ovaiole e altri volatili ovaioli. Il livello minimo indicato è di 300 U/kg di mangime completo con umidità al 12%; non è previsto un livello massimo. Il periodo di autorizzazione termina il 21 dicembre 2030.

Prescrizioni tecniche e misure di tutela

Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. In ragione del possibile rischio per le vie respiratorie, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare misure organizzative e procedure adeguate; se il rischio non può essere eliminato o ridotto sufficientemente, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie.

Metodi di analisi e controllo

Per la quantificazione dell’attività della fitasi sono previsti metodi colorimetrici specifici: VDLUFA 27.1.4 per l’additivo, VDLUFA 27.1.3 per le premiscele ed EN ISO 30024 per materie prime per mangimi e mangimi composti. L’allegato richiama anche la definizione dell’unità di attività enzimatica, pari alla quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato, a pH 5,5 e a 37 °C.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni specificate nell’allegato.

Fondamento giuridico e condizioni di autorizzazione

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione constata che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base della domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e della valutazione EFSA.

Specie destinatarie e livello d’impiego

L’allegato limita l’uso a galline ovaiole e altri volatili ovaioli. Il tenore minimo indicato è pari a 300 U/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; non è indicato un tenore massimo.

Composizione e caratterizzazione dell’additivo

L’additivo è identificato come 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta mediante fermentazione con Komagataella phaffii CGMCC 12056. L’attività minima è di 20 000 U/g per la forma solida e 20 000 U/ml per la forma liquida.

Prescrizioni per l’uso e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato prevede metodi colorimetrici per la quantificazione dell’attività della fitasi: VDLUFA 27.1.4 per l’additivo, VDLUFA 27.1.3 per le premiscele e EN ISO 30024 per materie prime per mangimi e mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione

Il termine di fine del periodo di autorizzazione è fissato al 21 dicembre 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

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