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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1797

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1797 della Commissione del 30 novembre 2020 relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione autorizza l’uso della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA, che non ha rilevato effetti negativi sulla salute animale, umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’autorizzazione è accompagnata da precise condizioni di impiego, di etichettatura e da un termine di validità fino al 21 dicembre 2030.

Autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore mangimi che immettono sul mercato e utilizzano la L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, ed è subordinata alle condizioni e agli obblighi indicati nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 21.12.2030.

Autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1797 della Commissione autorizza la L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159 quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 18 marzo 2020.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e le relative procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-valina non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente; ha inoltre riconosciuto l’efficacia del prodotto come fonte dell’amminoacido L-valina per l’alimentazione animale.

Ambito di autorizzazione

L’autorizzazione riguarda la L-valina prodotta da Escherichia coli KCCM 80159, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’articolo 1 dispone l’autorizzazione della sostanza alle condizioni riportate nell’allegato. Il regolamento si applica ai mangimi destinati a tutte le specie animali ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato precisa che l’additivo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre richiesto un avvertimento specifico in etichetta: nella supplementazione con L-valina occorre tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, al fine di evitare squilibri.

Caratteristiche del prodotto e metodi di controllo

L’additivo è descritto come polvere con un contenuto minimo di L-valina del 98 % sulla sostanza secca e un contenuto massimo di acqua dell’1,5 %. La sostanza attiva è identificata come L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico) prodotta da Escherichia coli KCCM 80159, con formula chimica C5H11NO2 e numero CAS 72-18-4. L’allegato richiama metodi di analisi specifici per l’identificazione e la quantificazione, inclusi il "Food Chemical Codex" per l’identificazione e la cromatografia a scambio ionico con rivelazione fotometrica (IEC-VIS) per la quantificazione.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato scade il 21.12.2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

La sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato (articolo 1).

Base giuridica e valutazione scientifica

L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento e il parere EFSA del 18 marzo 2020, che conclude per l’assenza di incidenza negativa sulla salute degli animali, dell’uomo e sull’ambiente, nonché per l’efficacia come fonte di L-valina.

Condizioni di impiego ed etichettatura

L’allegato prevede che la L-valina possa essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare l’avvertenza: "In caso di supplementazione con L-valina, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri."

Caratteristiche tecniche e metodi di analisi

L’additivo è descritto come polvere con tenore minimo di L-valina del 98 % sulla sostanza secca e tenore massimo di acqua dell’1,5 %. La sostanza attiva è L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico) prodotta da Escherichia coli KCCM 80159, formula C5H11NO2, numero CAS 72-18-4. Sono indicati metodi analitici per l’identificazione e la quantificazione nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 21.12.2030.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareautorizzazioni e controlli

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