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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16129/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il Tribunale di Alessandria, su istanza del pubblico ministero, ha dichiarato il fallimento di una società; la società e il suo legale rappresentante hanno proposto reclamo alla Corte d'appello di Torino deducendo: difetto dei presupposti di fallibilità ex art. 15, ultimo comma, legge fallimentare; insussistenza dei requisiti dimensionali dell'impresa; insussistenza dello stato di insolvenza. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo. In cassazione i ricorrenti hanno articolato nove motivi: 1) nullità della sentenza per omessa indicazione del legale rappresentante quale parte reclamante; 2) omesso esame dell'accordo del 29.12.2011 con la banca mutuante, secondo cui il mutuo sarebbe stato rimborsato con i canoni di locazione degli alloggi; 3) motivazione apparente/inesistente sulla insolvenza, sempre in relazione a tale accordo e alla possibilità di pagare con i canoni; 4) violazione degli artt. 1418 c.c. e 38, comma 2, TUB per la pretesa nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità; 5) violazione dell'art. 1186 c.c. per l'erroneo richiamo alla decadenza dal beneficio del termine; 6) violazione dell'art. 15, comma 9, legge fall. per avere considerato debiti contestati ai fini della soglia di fallibilità; 7) omesso esame dei ricorsi proposti in sede tributaria contro avvisi IMU; 8) omesso esame, con riferimento all'art. 2932 c.c., della causa relativa al trasferimento dell'immobile; 9) nullità della sentenza per errori di percezione delle prove ex art. 115 c.p.c. In memoria i ricorrenti hanno anche chiesto di produrre documenti relativi alla rinuncia del fallimento alla liquidazione degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse del legale rappresentante; il secondo perché l'accordo del 29.12.2011 era stato già esaminato dal giudice di merito; il terzo perché censurava in realtà un apprezzamento motivazionale non sindacabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il quarto perché non coglieva la ratio decidendi, essendo irrilevante, ai fini dell'accertamento dell'insolvenza, la questione della nullità del mutuo, essendo comunque residuata un'obbligazione restitutoria dell'ingente capitale percepito; il quinto perché il riferimento alla decadenza dal beneficio del termine era comunque non decisivo, essendo il precetto fondato sul mancato pagamento delle rate scadute e sulla risoluzione per clausola risolutiva espressa; il sesto perché non si confrontava con l'autonoma ragione decisoria relativa all'ammontare comunque ingente del debito; il settimo perché il giudice di merito aveva comunque considerato l'esistenza e l'impugnazione degli avvisi IMU e il dedotto omesso esame atteneva semmai alla completezza della motivazione; l'ottavo e il nono perché prospettavano una ricostruzione irrazionale e non comprensibile del rapporto tra la causa ex art. 2932 c.c., il saldo prezzo, la ripetizione di indebito e la compensazione. La Corte ha inoltre respinto l'istanza di produzione documentale in cassazione ex art. 372 c.p.c. e ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    l'omissione formale di indicare una parte nel corpo della sentenza non determina, nel caso concreto, un interesse concreto alla censura da parte del reclamante non pregiudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza può essere denunciata solo per vizi effettivi della motivazione o della struttura del provvedimento, non per mere contestazioni sul merito dell'accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del materiale istruttorio o del contenuto dei documenti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della motivazione, ma esclusa nel caso concreto la sua violazione perché una motivazione, sia pure ritenuta dai ricorrenti insufficiente, era presente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale seguito in cassazione.

  • art. 1241 c.c.

    la compensazione presuppone obbligazioni reciproche tra le stesse persone; crediti personali del legale rappresentante non possono compensare il debito della società verso la banca.

  • art. 15, ultimo comma, legge fall.

    richiamato per i presupposti della dichiarazione di fallimento e per la soglia dei debiti scaduti e non pagati, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decisoria sul debito complessivo.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)

    la censura sulla nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità è stata ritenuta irrilevante nel giudizio sullo stato di insolvenza; peraltro la Corte richiama che tale nullità è stata poi esclusa dalle Sezioni unite.

  • art. 1186 c.c.

    la norma sulla decadenza dal beneficio del termine è inapplicabile quando il creditore agisce per debiti già scaduti e non pagati e per risoluzione del contratto.

  • art. 1456 c.c.

    il precetto era fondato sulla clausola risolutiva espressa e non sulla sola decadenza dal beneficio del termine.

  • art. 15, comma 9, legge fall.

    la soglia di fallibilità non è esclusa dalla contestazione dei crediti quando il debito complessivo, anche solo astrattamente, resta ingente e superiore al minimo richiesto.

  • art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel motivo sul debito fiscale, ma non ritenuto decisivo nella specie.

  • art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo sugli accertamenti IMU e i ricorsi tributari, senza esito utile per i ricorrenti.

  • art. 2932 c.c.

    la vicenda della sentenza costitutiva non escludeva, ma al più poteva aggravare, lo stato di insolvenza della società.

  • art. 115 c.p.c.

    non vi è errore di percezione delle prove decisivo, ma una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione non sono ammessi documenti nuovi se non relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso.

  • art. 104-ter, comma 8, legge fall.

    la rinuncia del fallimento alla liquidazione dei beni privi di utilità conferma l'insufficienza del patrimonio e quindi l'insolvenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza dichiarativa di fallimento, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la concreta ratio decidendi della pronuncia impugnata e si risolvono in una richiesta di riesame del merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di contestare la sufficienza della motivazione né di ottenere una diversa lettura dei documenti.
  • Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, la eventuale nullità del rapporto da cui nasce il credito del principale creditore non esclude di per sé il fallimento se permane un'obbligazione restitutoria per il capitale già ricevuto e se il debito complessivo resta insoluto e significativo.
  • La soglia di fallibilità può dirsi superata anche in presenza di contestazioni su singoli crediti, quando il giudice di merito accerti, con motivazione non apparente, che il complesso delle esposizioni scadute e non pagate è comunque superiore al minimo richiesto dalla legge.
  • La compensazione presuppone reciprocità soggettiva tra crediti e debiti: crediti personali del rappresentante legale non possono essere opposti per estinguere il debito della società verso un terzo.
  • In cassazione non possono essere prodotti documenti nuovi, salvo che siano diretti a dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimentoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàGiudicato

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