Cassazione Penale, Sentenza n. 33530/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per i reati ascritti (art. 81, 110, 648 c.p.), deducendo plurime censure: nullità o inutilizzabilità dei verbali di denunce di furto per mancata audizione delle persone offese; omissione di integrazione istruttoria e mancata escussione di testi indicati (custode del sito, Del Bon, Pecorella) nonostante le richieste difensive; mancanza di prova della disponibilità dell'immobile e della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; vizio di notifica (art. 161 c.p.p.) nel caso di Gullà; infine censura sull'eccessività della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e generici. Sul punto processuale relativo all'art. 161 c.p.p. la Corte ha ritenuto la censura di Gullà manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza che impone la dimostrazione del concreto pregiudizio per la difesa in caso di notifica presso difensore. I restanti motivi sono stati giudicati generici, in parte mera reiterazione delle censure gi proposte in appello e non confrontati con la motivazione ampia e logica della Corte d'appello; pertanto la Cassazione non ha riesaminato il merito probatorio. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in sentenza (il testo fornito è incompleto sulla quantificazione esatta). In sostanza, la conferma della condanna in sede d'appello non è stata sovvertita in Cassazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata quale riferimento ai concorsi di reato; utilizzata per delineare la partecipazione e responsabilità degli imputati nel contesto delle fattispecie contestate.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato, richiamato per inquadrare la responsabilità concorrente tra più soggetti.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi probatori idonei a sostenere la condanna per il reato ascritto, insistendo sulla necessità di prove specifiche per l'elemento soggettivo ma ritenendo non viziata la valutazione di merito.
art. 161 cod. proc. pen.
Regola sulle notificazioni all'imputato detenuto e al difensore; la Corte ha interpretato che la notifica presso il difensore è valida se mancata una specifica e riferita elezione di domicilio per il procedimento impugnato e che il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa per ottenere accoglimento della censura.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva fosse stata valutata dal giudice di merito e che non sussistesse l'obbligo di riapertura se irrilevante rispetto al compendio probatorio.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma che regola l'assunzione di mezzi di prova in appello; interpretata insieme all'art. 507 per affermare la discrezionalità del giudice del merito in ordine all'ammissione o meno di ulteriori escussioni testimoniali.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la pronuncia di non luogo a procedere o assoluzione per insufficienza di prova; i ricorrenti invocavano carenze probatorie ma la Corte ha ritenuto che tale censura implichi una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione che consente l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità del motivo; applicata per dichiarare inammissibili motivi generici o non confrontati con la motivazione di appello.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi relativi alla determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice del merito nella dosimetria della pena e l'insindacabilità in Cassazione salvo vizi logici o arbitrari.
art. 62 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando precedenti penali e la gravità della condotta, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso generico che non specifichi in che modo la motivazione impugnata sia carente o contraddittoria e che si limiti a proporre una lettura alternativa del merito.
- Le censure sulla validità delle notifiche (art. 161 c.p.p.) richiedono la dimostrazione di un concreto pregiudizio all'esercizio della difesa; la notifica al difensore è spesso valida se non vi è una chiara elezione di domicilio riferita al procedimento.
- Le richieste di integrazione istruttoria o di rinnovazione probatoria sono valutate con ampia discrezionalità dal giudice del merito e, salvo manifesta illogicità o violazione di legge, la loro mancata accoglienza non è sindacabile in Cassazione.
- Le doglianze che richiedono la rivalutazione delle prove e dell'attendibilità delle fonti sono tipicamente inammissibili in Cassazione, che non reinquadra i meri apprezzamenti di fatto fatti dal giudice di merito.
- Per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita), la difesa deve indicare profili probatori specifici in grado di mostrare l'insufficienza dell'accertamento, altrimenti la Corte di merito può ritenere provata la colpevolezza sulla base del complesso probatorio.
- Le censure sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti sono difficili da accogliere in Cassazione salvo che emergano vizi logici, arbitrari o omissioni manifeste nella motivazione della corte del merito.
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