Sentenza del 22/01/2018 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Giudizio di ottemperanza - Mancato ordine di prestazione di idonea garanzia -Immediata esecutività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha chiesto l'esecuzione immediata di una sentenza tributaria a lui favorevole, contestando il mancato ordine dell'Amministrazione di prestare un'idonea garanzia. La questione riguarda l'applicabilità dell'art. 69 del d.lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 156/2016, alle sentenze emesse dopo il 1° giugno 2016 e i limiti derivanti dall'eventuale subordinazione dell'esecuzione alla prestazione di una garanzia.
La decisione
È stato affermato che le sentenze favorevoli al contribuente emesse dopo il 1° giugno 2016 sono, in linea generale, immediatamente esecutive. Tuttavia, quando il giudice abbia subordinato l'esecuzione alla prestazione di una garanzia, la sentenza non può essere concretamente eseguita fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplina le modalità di prestazione della garanzia. Pertanto, il mancato ordine di prestazione della garanzia non impedisce automaticamente l'esecutività, salvo che la garanzia sia stata espressamente prevista come condizione dell'esecuzione.
Norme richiamate
Art. 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
L'immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente riguarda tutte quelle emesse dopo il 1° giugno 2016.
La norma stabilisce la regola generale dell'immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente emesse dopo la data indicata.
Art. 9, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 156
La disposizione ha modificato l'art. 69 del d.lgs. 546/1992, estendendo il regime di immediata esecutività alle sentenze favorevoli al contribuente.
Decreto ministeriale sulle modalità di prestazione delle garanzie
In caso di subordinazione giudiziale dell'esecuzione alla prestazione di una garanzia, l'esecuzione concreta resta sospesa fino all'entrata in vigore della disciplina ministeriale sulle modalità di prestazione della garanzia.
Massime di principio
- Le sentenze tributarie favorevoli al contribuente emesse dopo il 1° giugno 2016 sono normalmente immediatamente esecutive.
- La garanzia costituisce un limite all'esecuzione immediata solo se il giudice l'ha espressamente prevista come condizione della concreta esecuzione della sentenza.
- Non è sufficiente il semplice riferimento astratto alla necessità di una garanzia: occorre verificare il contenuto dispositivo della sentenza e l'eventuale disciplina ministeriale applicabile.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve distinguere tra la regola generale dell'immediata esecutività e i casi in cui l'esecuzione sia condizionata a un adempimento ulteriore, come la prestazione di una garanzia.
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