Cassazione Civile, Sentenza n. 6917/2020 del 11/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino del Gambia, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Aveva riferito di essersi allontanato dal Paese dopo aver ricevuto minacce di morte per le proprie idee antigovernative, che aveva ricondotto anche alla vicenda del padre, prima incarcerato e poi ucciso. Aveva inoltre dichiarato di temere una nuova detenzione e trattamenti violenti nelle carceri gambiane: era stato incarcerato e condannato ai lavori forzati in relazione all’uccisione del fratellastro, avvenuta durante una lite per la divisione dell’eredità paterna. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione contro il diniego della Commissione territoriale; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1525/2018 depositata il 31 luglio 2018, aveva rigettato l’impugnazione. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7, 8, lett. e), 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007, dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. Ha censurato la valutazione di scarsa credibilità, sostenendo che la Corte d’appello non avesse attivato i poteri istruttori officiosi né acquisito informazioni precise e aggiornate sul Paese di origine; ha contestato il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, anche per il rischio connesso alle condizioni carcerarie, e il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, invocando vulnerabilità, instabilità del Paese, integrazione in Italia, rapporto di lavoro e conoscenza della lingua italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità l’apprezzamento di merito sulla non credibilità, fondato sulla genericità del racconto della fuga dopo la prigionia e sulla natura privata e familiare della lite ereditaria; il ricorrente non aveva dedotto vizi motivazionali rilevanti secondo i limiti del giudizio di cassazione. La non credibilità è stata ritenuta assorbente per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria nelle ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251/2007. Quanto al rischio Paese ex art. 14, lett. c), la valutazione della Corte d’appello sulla situazione del Gambia è stata giudicata congrua: l’instabilità, le limitate libertà civili e il controllo governativo non dimostravano un conflitto armato con violenza indiscriminata di intensità tale da esporre ogni civile, per la sola presenza sul territorio, a una minaccia grave e individuale. La censura sulle condizioni carcerarie è stata dichiarata inammissibile perché non risultava dedotta tempestivamente nei giudizi di merito; inoltre, il giudizio di non credibilità non era stato efficacemente contestato. La doglianza sulla protezione umanitaria è stata ritenuta generica: la mera instabilità del Paese non bastava, e le allegazioni su lavoro e conoscenza della lingua italiana non erano specifiche né davano conto della loro tempestiva deduzione e degli elementi necessari al bilanciamento. Nulla sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto difese. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 251/2007
La Corte territoriale ha articolato il proprio giudizio sulla non credibilità soggettiva del racconto richiamando dello stesso circostanze non secondarie e di dettaglio, segnatamente valorizzando la genericità delle dichiarazioni quanto alla pretesa fuga, in alcun modo circostanziata, attuata dopo la prigionia e la condanna ai lavori forzati per l’uccisione del fratellastro ed il carattere squisitamente privato-familiare della vicenda che lo aveva vista contrapposto al fratellastro per ragioni ereditarie.
La valutazione di credibilità deve essere condotta considerando le dichiarazioni e le circostanze concrete del racconto; nel caso deciso, la genericità su aspetti centrali e la natura privata-familiare della vicenda hanno sostenuto il giudizio di non credibilità.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Quanto alla protezione sussidiaria per l’ipotesi di cd. rischio Paese D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la corte di appello con motivazione congrua che non si espone a censura in questa sede ha valutato la condizione di instabilità in cui versa il Gambia anche all’esito dell’elezione del nuovo presidente A.B., succeduto a Y.J., e le limitate libertà civili di cui gode la popolazione non integrative dello stato di conflitto armato legittimante la protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c), escluso che il forte controllo esercitato dalle forze governative diano ragione dell’esistenza sul territorio nazionale di fenomeni di terrorismo.
Il dovere di esame del Paese di origine non impone di riconoscere protezione quando le informazioni e la valutazione della situazione concreta non dimostrano i presupposti legali della forma di protezione invocata; nella decisione è stata ritenuta congrua la valutazione del giudice di merito.
art. 7 d.lgs. n. 251/2007
Trattandosi di apprezzamento di merito esso resta fermo e. non è sindacabile in cassazione non essendo neppure dedotti i profili dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, della mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).
Il richiamo alla norma è parte della censura sul mancato riconoscimento dello status di rifugiato; la Corte, una volta confermata la valutazione di non credibilità e constatata l’assenza di vizi motivazionali dedotti nei limiti ammessi, non ha ravvisato ragioni per riformare il rigetto.
art. 8, lett. e), d.lgs. n. 251/2007
Trattandosi di apprezzamento di merito esso resta fermo e. non è sindacabile in cassazione non essendo neppure dedotti i profili dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, della mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).
La censura relativa alla persecuzione dedotta non supera la valutazione di non credibilità compiuta dal giudice di merito, non essendo stati prospettati specifici vizi motivazionali idonei a renderla sindacabile in cassazione.
art. 2, lett. g), d.lgs. n. 251/2007
Nel resto vero è che nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il giudizio sulla non credibilità del racconto assorbe nel successivo rilievo il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria per le ipotesi sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (Cass. 31/1/2019 n. 3016).
La definizione della protezione sussidiaria richiamata dal ricorrente non conduce al riconoscimento quando la domanda si fonda su fatti personali ritenuti non credibili, nei limiti precisati dalla Corte per le ipotesi di cui all’art. 14, lett. a) e b).
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
Per pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (ex multis: Cass. n. 18306 del 08/07/2019).
La protezione sussidiaria per rischio indiscriminato richiede un conflitto armato e un livello eccezionalmente elevato di violenza, tale da determinare per il civile un rischio effettivo di minaccia grave e individuale per la sola presenza nell’area; non bastano instabilità politica o limitazioni delle libertà civili.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Il profilo del motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento del permesso per motivi umanitari, ferma la sua concedibilità nel sistema (SU n. 29459 del 13/11/2019) per la predicata, in ricorso, natura residuale ed atipica del rimedio, che lascerebbe spazio per il suo riconoscimento ad un catalogo aperto di situazioni alla cui sussistenza concorrono de residuo quelle ragioni destinate a non integrare la protezione maggiore, è generico non confrontandosi con la situazione in concreto dedotta non valendo in tal senso la mera deduzione di una grave instabilità del paese di origine peraltro esclusa in siffatti termini dalla Corte di appello.
La protezione umanitaria, secondo la disciplina applicata nella decisione, richiede allegazioni riferite alla situazione concreta e non può fondarsi sulla sola affermazione di instabilità del Paese, soprattutto se tale condizione è stata esclusa dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
La disposizione è richiamata quale norma di inserimento della previsione che impone, ricorrendone i presupposti, l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il giudizio sulla credibilità del richiedente protezione è un apprezzamento di merito e non è riesaminabile in cassazione se non sono dedotti specifici vizi motivazionali rilevanti; possono concorrere a fondare la valutazione negativa la genericità di aspetti centrali del racconto e la natura privata-familiare della vicenda narrata.
- La valutazione di non credibilità dei fatti personali dedotti assorbe l’esame dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria per le ipotesi di danno grave contemplate dall’art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251/2007.
- La protezione sussidiaria prevista per il rischio derivante da violenza indiscriminata richiede che un conflitto armato produca un livello di violenza tanto elevato da esporre il civile, per la sola presenza nel territorio interessato, a un rischio effettivo di minaccia grave e individuale; instabilità politica, limitazioni delle libertà civili o controllo governativo, da soli, non bastano.
- La deduzione di rischi connessi alle condizioni carcerarie deve essere stata tempestivamente proposta nei giudizi di merito; la sua mancata allegazione in quella sede non può essere supplita per la prima volta in cassazione.
- La domanda di protezione umanitaria non è specificamente sostenuta dalla sola allegazione di instabilità nel Paese di origine né da generici richiami a lavoro e conoscenza della lingua: occorrono allegazioni concrete e tempestive che consentano il bilanciamento richiesto al giudice di merito.
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