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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 6883 - Comm. Trib. Prov. Milano

Contributo Unificato Tributario - Legge 147/2013, art. 1 comma 598 - D.P.R. 115/2002, art. 14 comma 3bis - Eccezione di illegittimità costituzionale - Infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 398 (nel titolo è indicato il comma 598) della legge n. 147/2013 e dell’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la disciplina del contributo unificato tributario fosse costituzionalmente illegittima, in particolare per l’onere economico imposto agli utenti della giustizia.

La decisione

L’eccezione di illegittimità costituzionale è stata dichiarata infondata. Il giudice ha ritenuto che la determinazione delle spese a carico degli utenti della giustizia rientri nella discrezionalità del legislatore e non sia sindacabile, salvo manifesta irragionevolezza. Inoltre, la questione costituzionale potrebbe assumere rilievo solo se il mancato pagamento del contributo unificato comportasse l’inammissibilità o l’improcedibilità del giudizio; tale condizione non è stata ravvisata nella disciplina esaminata.

Norme richiamate

  • Legge n. 147/2013, art. 1, comma 398 (nel titolo del testo è indicato il comma 598)

    La disposizione è stata oggetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale, ritenuta infondata.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 14, comma 3-bis

    La norma disciplina il contributo unificato e non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, poiché il pagamento non costituisce, secondo il testo, condizione di inammissibilità o procedibilità del giudizio.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 164/2010

    La determinazione delle spese poste a carico degli utenti della giustizia rientra nella discrezionalità del legislatore ed è, in linea generale, insindacabile.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 143/2011

    La questione di legittimità costituzionale relativa al contributo unificato può assumere rilievo soprattutto quando il pagamento sia previsto come condizione di ammissibilità o procedibilità del giudizio.

Massime di principio

  • Il legislatore può imporre contributi o spese per l’accesso alla giustizia, purché la disciplina non presenti profili evidenti di irragionevolezza o arbitrarietà.
  • La mera onerosità del contributo unificato, da sola, non rende automaticamente incostituzionale la disciplina.
  • La questione costituzionale è più significativa quando il mancato pagamento impedisce di fatto l’esame della domanda mediante l’inammissibilità o l’improcedibilità del giudizio.
  • Per contestare efficacemente il contributo occorre quindi dimostrare non solo l’onere economico, ma anche un concreto ostacolo sproporzionato all’accesso alla giustizia o una conseguenza processuale eccessivamente penalizzante.
  • La valutazione riguarda la disciplina concretamente applicabile: importo, modalità di pagamento, conseguenze dell’omissione ed eventuali strumenti di regolarizzazione.

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