Sentenza n. 830/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 37 del 25.05.2021 di abbattimento e distruzione senza indennizzo di tredici bovini, come identificati; - del provvedimento di applicazione dell’ordinanza di dissequestro e abbattimento del 4.6.2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai suddetti atti anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di abbattimento e distruzione senza indennizzo di tredici bovini e successivo provvedimento di applicazione dell’ordinanza di dissequestro e abbattimento
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l’Azienda USL di Modena aveva disposto l’abbattimento e la distruzione senza indennizzo di tredici bovini allevati nell’ambito dell’attività d’impresa, chiedendone anche la sospensione cautelare. La domanda cautelare era stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Successivamente, i ricorrenti hanno notificato e depositato una dichiarazione con cui hanno manifestato la volontà di rinunciare al ricorso, in ragione di ulteriori sviluppi della vicenda. Il giudice ha rilevato che la rinuncia non era rituale, poiché il difensore non risultava munito di procura speciale e la dichiarazione non era stata notificata nel termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle censure contro gli atti di abbattimento. Pur non potendo qualificare la dichiarazione come rinuncia rituale, il Collegio ha ritenuto inequivoco il venir meno dell’interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice amministrativo non può decidere d’ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire quando questa dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione, salvo repliche o diverse richieste delle altre parti. Le spese della fase di merito sono state compensate; è rimasta ferma la condanna dei ricorrenti alle spese della fase cautelare già disposta con l’ordinanza n. 487/2021.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia agli atti richiede la procura speciale del difensore e la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza delle formalità, il comportamento processuale può comunque dimostrare il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione non produce una rinuncia rituale se mancano la procura speciale al difensore o la notificazione nel termine previsto dall’art. 84 c.p.a.; tuttavia, se il venir meno dell’interesse è inequivoco, può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può procedere d’ufficio al merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- Quando l’interesse alla decisione viene meno per espressa e inequivoca dichiarazione del ricorrente, il giudice deve prendere atto di tale situazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza esaminare le censure sostanziali dedotte.
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