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Sentenza

Sentenza del 09/10/2017 n. 2173 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Esenzione in favore dello Stato (Stato-persona) - L'esenzione non si estende a soggetti pubblici o privati svolgenti attività amministrativa oggettiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso l'estensione dell'esenzione alla società partecipata dallo Stato. L'atto di espropriazione è stato quindi assoggettato all'ordinaria imposta di registro, nonostante la proprietà pubblica della società e la finalità di pubblica utilità dell'operazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'art. 57, comma 8, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per gli atti compiuti a favore o nell'interesse dello Stato. La società sosteneva che l'esenzione dovesse applicarsi anche a una società ferroviaria interamente di proprietà pubblica, in quanto operante per finalità di interesse pubblico e nell'ambito di un'espropriazione per pubblica utilità. La Corte ha invece interpretato il termine "Stato" in senso restrittivo, riferendolo esclusivamente allo Stato-persona e non a qualunque soggetto pubblico o privato che svolga attività amministrativa oggettiva.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 8, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Esenzione dall'imposta di registro per gli atti a favore dello Stato.

    L'esenzione riguarda esclusivamente lo Stato-persona e non si estende a società pubbliche, enti o altri soggetti, anche se interamente partecipati dallo Stato o incaricati di svolgere attività di interesse pubblico.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Le esenzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale riferite allo Stato devono essere interpretate nello stesso senso restrittivo, limitandosi allo Stato-persona.

  • Tabella, Allegato B, punto 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    Anche l'esenzione dall'imposta di bollo prevista a favore o nell'interesse dello Stato non si applica automaticamente a soggetti pubblici o privati diversi dallo Stato-persona.

  • Sentenza della Corte di cassazione 16 gennaio 2009, n. 938

    La Corte ha affermato che, nelle norme fiscali che prevedono esenzioni a favore dello Stato, il termine Stato indica lo Stato-persona e non qualsiasi soggetto che eserciti una funzione amministrativa oggettiva, inclusa una società di capitali interamente pubblica.

Massime di principio

  • Le agevolazioni e le esenzioni fiscali costituiscono eccezioni alla regola generale dell'imposizione e, salvo una previsione normativa chiara, non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati.
  • Quando una norma fiscale usa il termine "Stato" o l'espressione "a favore dello Stato", il riferimento è normalmente allo Stato-persona, cioè all'amministrazione statale in senso proprio, e non alle società partecipate, agli enti pubblici o ai concessionari.
  • La proprietà pubblica di una società, anche totalitaria, non è di per sé sufficiente a trasferirle le esenzioni fiscali previste per lo Stato.
  • Lo svolgimento di un'attività di pubblica utilità o di una funzione amministrativa oggettiva non comporta automaticamente l'esenzione dall'imposta: occorre verificare l'esistenza di una disposizione specifica che includa quel soggetto.
  • Per valutare casi analoghi, occorre distinguere tra la finalità pubblica dell'operazione e la qualifica giuridica del soggetto beneficiario dell'atto; ai fini dell'esenzione, prevale quest'ultima.

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