Sentenza n. 1708/2026 - Napoli, Sezione 5
Per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 7508/2024 pubblicata il 11.11.2024 dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav., all'esito del giudizio R.G. n. 20416/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Napoli, relativa all'attribuzione del beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto a beneficiare della carta elettronica del docente per annualità di servizio a tempo determinato, con attribuzione di buoni elettronici di euro 500,00 per due ricorrenti e di euro 1.000,00 per il terzo, oltre alle spese processuali. La sentenza non è stata impugnata ed è stata certificata come passata in giudicato. I ricorrenti hanno inoltre dedotto la notifica del titolo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva dato prova dell'adempimento, è stata chiesta la dichiarazione dell'obbligo di eseguire integralmente il giudicato, la condanna al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto dei termini processuali propri dell'ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli, in caso di inerzia, un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il giudice ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione del giudice amministrativo sull'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata quale base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione all'amministrazione del titolo giudiziale da eseguire.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per affermare che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo amministrativo di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'adempimento; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, consente la prosecuzione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei limiti previsti dall'ordinamento.
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