Sentenza n. 403/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell’inadempimento o inesatta esecuzione, in parte qua (voltura AUA), degli obblighi derivanti dall’accordo sottoscritto in data 11.7.2024 ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, avente a oggetto il trasferimento, in capo al Comune di Trivento, della gestione tecnico-amministrativa dell’Area PIP Piana d’Ischia; per la conseguente condanna all’esatta esecuzione del Comune di Trivento del medesimo accordo, come ratificato tra le parti in data 11.07.2024, a seguito di autorizzazione avvenuta attraverso la delibera di Consiglio comunale di Trivento n. 16 dell’08.05.2024 e la delibera di Consiglio generale del ricorrente Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano n. 9 del 24.05.2024, nella parte in cui il Comune di Trivento assume su di sé la gestione tecnico-amministrativa dell’Area PIP di Trivento “Piana d’Ischia”, liberando il Consorzio ricorrente da qualsivoglia responsabilità e adempimento legato alla stessa; anche mediante annullamento o dichiarazione di illegittimità, laddove ammissibile e necessario, e comunque avverso la nota del Comune di Trivento del 19.02.2026 e di ogni altro atto conseguenziale e presupposto in quanto lesivo, illegittimo, frutto di eccesso di potere e comunque posto in violazione dell’accordo; e per la conseguente voltura a favore del Sindaco del Comune Trivento e comunque dell’Amministrazione comunale, dell’AUA relativa all’impianto di depurazione indicata con n. 65685 (ex art. 7 Linee-guida Regione Molise), con derivante adempimento ed esecuzione di tutte le procedure necessarie preordinate e successive; e per la nomina di un Commissario ad acta che, decorso il termine indicato dal Collegio, si sostituisca all’Amministrazione comunale per i relativi e urgenti adempimenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comune di Trivento del 19 febbraio 2026, con cui l’Amministrazione ha negato di essere già subentrata nella gestione dell’area PIP Piana d’Ischia e ha affermato di dover attendere l’assenso della Comunità montana; contestato anche il mancato adempimento dell’accordo transattivo dell’11 luglio 2024, in particolare quanto alla voltura dell’AUA dell’impianto di depurazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ed enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione dell’accordo sottoscritto con il Comune l’11 luglio 2024, che prevedeva dal 1° gennaio 2025 il rientro del Comune nelle competenze e prerogative sull’area PIP Piana d’Ischia e l’assunzione dei relativi costi, con liberazione del Consorzio da oneri e responsabilità. Ha chiesto la condanna del Comune all’esatta esecuzione dell’accordo, in particolare alla voltura a favore del Comune dell’AUA n. 65685 relativa al depuratore, oltre all’annullamento o alla dichiarazione di illegittimità della nota comunale del 19 febbraio 2026 e la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 della l. 241/1990, del d.P.R. 59/2013, delle Linee guida regionali AUA e della D.G.R. Molise n. 167/2021; violazione dei principi di buon andamento, collaborazione e buona fede, anche in relazione all’art. 97 Cost.; eccesso di potere e contrasto tra l’accordo e la nota comunale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata evocazione in giudizio della Comunità montana; la Comunità montana ha chiesto la riunione con altri giudizi pendenti e la Regione l’estromissione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di riunione con i giudizi connessi, ritenendo autonoma la controversia, e ha negato l’estromissione della Regione Molise: pur non essendo controinteressata formale e non essendo destinataria di specifiche censure, la Regione ha interesse sostanziale a interloquire, anche in ragione della vigilanza sulla Comunità montana in liquidazione. Ha ritenuto il ricorso ammissibile e affermato la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui agli artt. 11 e 15 l. 241/1990, compreso l’accordo transattivo in esame, riconducibile alla tipologia degli accordi sostitutivi di provvedimento. Nel merito ha respinto tutte le censure: la voltura dell’AUA presuppone l’effettivo e legittimo trasferimento della gestione dell’impianto e non può essere richiesta da un soggetto che non dispone ancora del titolo giuridico e del potere decisionale sull’impianto. Poiché il depuratore appartiene alla Comunità montana, occorrono il suo formale assenso e un atto che risolva il rapporto con il gestore uscente e affidi la gestione al Comune; occorrono inoltre un titolo che attribuisca al Comune la disponibilità dell’area e il potere decisionale, un verbale di consegna o atto equivalente e, solo dopo, la comunicazione di subentro con richiesta di voltura alla Provincia. L’accordo dell’11 luglio 2024, al punto 8, contempla la mancata adesione della Comunità montana: in tale ipotesi il Consorzio conserva la titolarità formale dei rapporti con essa, mentre il Comune sostiene gli oneri economici. Il Comune ha quindi adempiuto nei limiti consentiti e non poteva essere condannato a compiere un atto privo dei presupposti legali; il Consorzio, inoltre, non aveva intrapreso per oltre un anno iniziative per ottenere l’assenso del proprietario. La domanda di declaratoria d’inadempimento proposta nei confronti della Comunità montana e della Regione è stata ritenuta inammissibile per mancanza di uno specifico petitum e di una specifica causa petendi. Spese compensate per la particolarità e novità del caso.
Norme richiamate
artt. 11 e 15 l. 241/1990
La giurisdizione esclusiva in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi, ex art. 11, comma 5, della legge n. 241/1990, ha la finalità di riservare al giudice amministrativo la cognizione piena, estesa cioè anche ai diritti, dell’esercizio della funzione amministrativa, quando è esercitata con il modulo convenzionale, anziché unilaterale ed autoritativo.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie sull’esecuzione degli accordi conclusi ai sensi degli artt. 11 e 15, anche quando la vicenda è regolata da un accordo transattivo riconducibile alla tipologia degli accordi sostitutivi di provvedimento.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Ciò consente di radicare, per entrambi gli atti consensuali, la giurisdizione presso questo giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lettera a) n. 2, c.p.a.; tale sfera di giurisdizione esclusiva copre, infatti, anche gli atti esecutivi dell’accordo.
La giurisdizione esclusiva prevista per gli accordi amministrativi si estende anche alle controversie relative agli atti e agli obblighi esecutivi dell’accordo.
art. 2, lett. d), d.P.R. 59/2013
È di tutta evidenza che il Comune di Trivento, non essendo proprietario dell'impianto né essendo stato autorizzato dal proprietario (cioè dalla Comunità montana) a subentrare nella gestione, non detenga un potere decisionale sullo stesso. Il soggetto che ha formalmente il titolo per gestire l'impianto nei confronti del proprietario è ancora il ricorrente Consorzio.
La qualità di gestore richiede il potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento; il subentrante deve quindi disporre di un titolo legittimo proveniente dal proprietario che gli attribuisca la gestione e il relativo potere decisionale.
art. 97 Cost.
Il comportamento del Comune di Trivento, oltre a non costituire un inadempimento del contratto, è l'unica condotta giuridicamente conforme ai principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Il buon andamento e la legalità non impongono all’amministrazione di richiedere la voltura di un’autorizzazione ambientale prima che sia perfezionato il trasferimento della gestione e sussista il necessario titolo legittimante.
Massime di principio
- La voltura di un’AUA relativa a un impianto presuppone l’effettivo e legittimo trasferimento della gestione: il nuovo gestore deve disporre di un titolo che gli attribuisca la disponibilità dell’impianto e il potere decisionale richiesto per assumere la qualità di gestore.
- Quando l’impianto appartiene a un soggetto diverso dal gestore uscente e dal soggetto destinato a subentrare, il trasferimento della gestione richiede la formale manifestazione di volontà del proprietario circa la cessazione del rapporto con il gestore uscente e l’affidamento al subentrante; la voltura dell’AUA costituisce un passaggio successivo, non può sostituire né anticipare tale trasferimento.
- La procedura semplificata di voltura dell’AUA, pur presupponendo l’invarianza delle condizioni di esercizio, richiede comunque la legittimità del titolo che determina la modificazione soggettiva del gestore.
- Un accordo che preveda il subentro di un’amministrazione nella gestione di un’area e l’assunzione dei relativi costi non obbliga a compiere atti amministrativi privi dei presupposti legali; se l’accordo contempla la mancata adesione del proprietario, la ripartizione pattuita degli oneri non equivale al trasferimento della titolarità formale della gestione.
- Rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie sulla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui agli artt. 11 e 15 l. 241/1990; la giurisdizione può comprendere anche un accordo transattivo riconducibile alla tipologia degli accordi sostitutivi di provvedimento.
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