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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/419

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/419 del Consiglio del 14 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

Normativa europea32022R0419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 sulle misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen. A seguito della designazione ONU del 28 febbraio 2022, gli Houthi vengono inseriti nell’elenco delle entità soggette a restrizioni. L’atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive in relazione alla situazione nello Yemen, con inserimento degli Houthi nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ordinamento dell’Unione, in tutti gli Stati membri, ai soggetti già destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente la situazione nello Yemen. L’intervento normativo riguarda in particolare l’allegato I del regolamento base, cioè l’elenco delle persone, entità e organismi sottoposti alle misure restrittive. Il regolamento di esecuzione produce effetti immediati dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato viene espressamente precisato che l’articolo 2 del regolamento base non si applica all’entità "Gli Houthi".

Modifica dell’elenco delle misure restrittive relative allo Yemen

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/419 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione in considerazione della situazione nello Yemen, incidendo sul regolamento (UE) n. 1352/2014. Il provvedimento recepisce l’aggiornamento dell’elenco ONU del 28 febbraio 2022 e inserisce nell’allegato I l’entità "Gli Houthi", sulla base delle informazioni e motivazioni fornite dal Comitato sanzioni delle Nazioni Unite.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (UE) n. 1352/2014, in particolare dell’articolo 15, paragrafo 1. La finalità è adeguare tempestivamente l’elenco dei destinatari delle misure restrittive alle determinazioni assunte in sede ONU, garantendo coerenza tra il regime dell’Unione e le designazioni internazionali relative allo Yemen.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutta l’Unione e obbliga tutti gli Stati membri. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica il contenuto dell’allegato I del regolamento base, cioè l’elenco delle persone, entità e organismi sottoposti a restrizioni. L’intervento è circoscritto all’inserimento di una nuova entità e alle informazioni identificative e motivazionali ad essa collegate.

Modifica dell’allegato I

L’allegato I è modificato in due passaggi:

  • la rubrica dell’elenco è sostituita, passando da "Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2" a "Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 bis e 2";
  • nella sezione "B. ENTITÀ" è aggiunta la voce "Gli Houthi", con gli alias indicati nel testo.

Per tale entità sono riportati:

  • la data della designazione ONU: 24 febbraio 2022;
  • una sintesi dei motivi dell’inserimento, tratta dal comitato sanzioni;
  • una nota finale che precisa che l’articolo 2 non si applica a tale entità.

Ragioni della designazione

Le motivazioni riportate nel testo dell’allegato descrivono una serie di condotte ritenute idonee a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen. In particolare, vengono menzionati:

  • attacchi contro civili e infrastrutture civili nello Yemen;
  • politica di violenza sessuale e repressione nei confronti di donne politicamente attive e professioniste;
  • reclutamento e impiego di minori;
  • istigazione alla violenza contro gruppi anche su base religiosa e di cittadinanza;
  • uso indiscriminato di mine terrestri e ordigni esplosivi improvvisati sulla costa occidentale dello Yemen;
  • ostacolo all’invio, all’accesso o alla distribuzione di aiuti umanitari;
  • attacchi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso mediante ordigni esplosivi marini improvvisati e mine marine;
  • ripetuti attentati terroristici transfrontalieri contro civili e infrastrutture civili in Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti;
  • minacce di colpire intenzionalmente siti civili.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento base

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste principalmente nell’inserimento di una nuova entità nell’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Inserimento degli Houthi nell’elenco delle entità sanzionate

Nell’allegato viene aggiunta la voce "Gli Houthi" con i relativi alias (Ansarallah, Ansar Allah, Partisans of God, Supporters of God). La designazione si fonda sulla data ONU del 24 febbraio 2022 e sulle motivazioni fornite dal comitato sanzioni, tra cui attacchi contro civili e infrastrutture civili nello Yemen, violenza sessuale e repressione contro donne politicamente attive e professioniste, reclutamento di minori, istigazione alla violenza su base religiosa e di cittadinanza, uso indiscriminato di mine terrestri e ordigni esplosivi improvvisati, ostacolo agli aiuti umanitari e attacchi alla navigazione commerciale nel Mar Rosso, nonché attentati transfrontalieri contro civili e infrastrutture civili in Arabia Saudita ed Emirati arabi uniti.

Precisazione sull’inapplicabilità dell’articolo 2 del regolamento base

Per l’entità "Gli Houthi" è inserita una nota che precisa che l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1352/2014 non si applica a tale entità. Il testo riportato nell’allegato evidenzia quindi una disciplina specifica rispetto al regime ordinario previsto dal regolamento base.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirelazioni esterneantiterrorismo

Testo integrale

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