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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/453

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce modelli, istruzioni e formati uniformi per la segnalazione trimestrale del rischio di mercato nel quadro del CRR. In particolare, disciplina le informazioni sulle soglie che determinano l’applicazione del metodo standardizzato alternativo e la sintesi dei requisiti di fondi propri calcolati con tale metodo. Definisce inoltre tempi di invio, regole di compilazione, identificazione tramite LEI e requisiti tecnici di trasmissione verso le autorità competenti.

Norme tecniche di attuazione per la segnalazione prudenziale degli obblighi informativi specifici sul rischio di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento tenuti a segnalare alle autorità competenti informazioni prudenziali ai sensi dell’articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione alle soglie del portafoglio di negoziazione e del rischio di mercato e al metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato. La disciplina riguarda segnalazioni trimestrali, su base individuale o consolidata a seconda dei casi, ed è destinata alle autorità competenti degli Stati membri; il regolamento è direttamente applicabile ed è rilevante ai fini del SEE. Si applica dal 5 ottobre 2021; restano escluse solo le informazioni non richieste o non applicabili nei formati di trasmissione.

Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 stabilisce norme tecniche di attuazione per rendere uniformi le segnalazioni prudenziali relative al rischio di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). La misura si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 e si coordina con l’atto delegato previsto dall’articolo 461 bis del CRR, con l’obiettivo di assicurare coerenza, comparabilità e tempestività delle informazioni trasmesse alle autorità competenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli enti tenuti agli obblighi di segnalazione previsti dall’articolo 430 ter del CRR, con riferimento sia alle soglie che delimitano l’applicazione delle regole sul portafoglio di negoziazione e sul rischio di mercato, sia alle informazioni sul metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato. Le segnalazioni sono rese su base individuale o consolidata, a seconda dei casi, e si riferiscono alle situazioni patrimoniali di fine trimestre. Il regolamento opera nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ed è direttamente applicabile; la sua applicazione decorre dal 5 ottobre 2021.

Cadenza delle segnalazioni e rettifiche

L’articolo 1 prevede una periodicità trimestrale. Le informazioni devono essere segnalate con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, e trasmesse entro il 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio. Se il termine cade in un giorno non lavorativo nello Stato membro dell’autorità competente, oppure di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Eventuali rettifiche delle informazioni già trasmesse devono essere inviate immediatamente.

Segnalazione delle soglie di portafoglio di negoziazione e rischio di mercato

L’articolo 2 disciplina la segnalazione delle informazioni necessarie a verificare le soglie di cui agli articoli 94, paragrafo 1, e 325 bis, paragrafo 1, del CRR. Gli enti devono indicare l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato e la dimensione del portafoglio di negoziazione, utilizzando il modello 90 dell’allegato I e le relative istruzioni dell’allegato II, parte II, sezione 1.

Nel modello 90 le informazioni sono fornite per ciascun mese del trimestre e comprendono:

  • l’ammontare complessivo delle operazioni soggette a rischio di mercato;
  • la distinzione tra portafoglio di negoziazione ed esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione;
  • la quota di operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell’articolo 94 del CRR;
  • la disaggregazione delle esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione tra rischio di cambio e rischio di posizione in merci;
  • l’indicazione delle attività totali e delle grandezze espresse in percentuale delle attività totali.

Segnalazione del metodo standardizzato alternativo

L’articolo 3 riguarda i risultati dei calcoli effettuati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all’articolo 430 ter, paragrafo 1, del CRR. Gli enti devono usare il modello 91 dell’allegato I e seguire le istruzioni dell’allegato II, parte II, sezione 2. Il modello fornisce una sintesi dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo l’ASA, articolata nelle sue componenti principali.

L’allegato II chiarisce che, nel metodo standardizzato alternativo, i requisiti patrimoniali si compongono di tre elementi:

  • requisito di fondi propri secondo il metodo basato sulle sensibilità;
  • requisito di fondi propri per il rischio di default;
  • requisiti di fondi propri per i rischi residui.

Per la parte basata sulle sensibilità, il modello richiede la segnalazione dei requisiti relativi ai rischi delta, vega e di curvatura, distinti per tre scenari di correlazione: bassa, media e alta. Il modello richiede inoltre la segnalazione delle sensibilità delta non ponderate positive e negative, della sensibilità netta per classe di rischio e del totale per ciascuno scenario.

Componente rischio di default e rischi residui

Il modello 91 include la sezione sul rischio di default, con segnalazione degli importi lordi di jump-to-default (JTD) per strumenti non inerenti a cartolarizzazione, cartolarizzazioni non incluse nell’ACTP e posizioni rientranti nell’ACTP. Le esposizioni devono essere disaggregate tra posizioni lunghe e posizioni corte.

È prevista anche una sezione sui rischi residui, nella quale gli enti segnalano gli importi nozionali lordi degli strumenti soggetti al requisito per rischi residui, distinguendo in particolare tra sottostanti esotici e altri rischi residui. È inoltre richiesto il requisito di fondi propri complessivo e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio, secondo i riferimenti al CRR indicati nel modello.

Formati di trasmissione, identificazione e metadati

L’articolo 4 disciplina gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni vanno inviate nei formati e nelle rappresentazioni stabiliti dall’autorità competente, rispettando il data point model e le formule di convalida dell’allegato III. Non devono essere trasmesse informazioni non richieste o non applicabili.

Il regolamento stabilisce inoltre regole di precisione per i valori:

  • i dati monetari sono trasmessi con precisione minima equivalente a migliaia di unità;
  • i dati percentuali con precisione minima equivalente a quattro decimali;
  • i dati interi senza decimali.

Per l’identificazione, gli enti devono utilizzare esclusivamente il LEI. Le altre persone giuridiche e le controparti sono identificate dal LEI, se disponibile. Ogni informazione segnalata deve essere associata alla data e al periodo di riferimento, alla valuta di segnalazione, al principio contabile applicato, al LEI dell’ente segnalante e all’ambito del consolidamento.

Istruzioni operative e collegamenti con il CRR

L’allegato II fornisce istruzioni dettagliate per la compilazione dei modelli. Precisa che devono essere compilati due modelli distinti: uno per le soglie di cui agli articoli 94 e 325 bis del CRR e uno per la sintesi del metodo standardizzato alternativo. Vengono anche fissate convenzioni di numerazione delle celle e delle regole di convalida, nonché la convenzione dei segni per la segnalazione di importi positivi e negativi.

Le istruzioni precisano che il modello 90 riflette il risultato del calcolo dell’articolo 94 del CRR e la dimensione delle operazioni soggette a rischio di mercato secondo l’articolo 325 bis del CRR, dati che determinano l’applicazione dell’obbligo di segnalazione relativo al metodo standardizzato alternativo o al metodo alternativo dei modelli interni. Per il modello 91, l’allegato richiama puntualmente le sezioni del CRR applicabili ai diversi fattori di rischio: rischio generico di tasso di interesse, differenziali creditizi, rischio azionario, rischio di posizione in merci, rischio di cambio, rischio di default e rischi residui.

Decorrenza e carattere vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 5 ottobre 2021. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità della segnalazione

Il regolamento introduce norme tecniche di attuazione per l’articolo 430 ter del CRR, con l’obiettivo di rendere uniformi le segnalazioni relative al rischio di mercato, in coerenza con il quadro prudenziale riformato e con l’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del CRR.

Cadenza, date di riferimento e termini di invio

Le informazioni sono segnalate trimestralmente con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Le segnalazioni vanno trasmesse entro le attività dei giorni 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; se tali giorni non sono lavorativi nello Stato membro dell’autorità competente o cadono di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Le rettifiche devono essere comunicate immediatamente.

Segnalazioni sulle soglie di portafoglio di negoziazione e rischio di mercato

Gli enti utilizzano il modello 90 (C 90.00) e le istruzioni dell’allegato II per segnalare l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato e la dimensione del portafoglio di negoziazione, su base individuale o consolidata. Il modello serve anche a verificare l’applicazione delle soglie di cui agli articoli 94, paragrafo 1, e 325 bis, paragrafo 1, del CRR.

Segnalazioni sul metodo standardizzato alternativo

Gli enti utilizzano il modello 91 (C 91.00) per segnalare i risultati dei calcoli relativi al metodo standardizzato alternativo previsto dall’articolo 430 ter, paragrafo 1, del CRR. La segnalazione copre la sintesi dei requisiti di fondi propri e le principali componenti del calcolo: metodo basato sulle sensibilità, requisito per il rischio di default e requisiti per i rischi residui.

Formati tecnici, dati da trasmettere e identificazione

Le informazioni devono essere trasmesse nei formati e nelle rappresentazioni tecniche specificati dall’autorità competente, rispettando il data point model e le formule di convalida dell’allegato III. Non vanno incluse informazioni non richieste o non applicabili. Sono fissate regole di precisione per valori monetari, percentuali e numeri interi. Gli enti sono identificati esclusivamente tramite LEI; le altre persone giuridiche e controparti sono identificate dal LEI, se disponibile. Le informazioni devono essere associate a data e periodo di riferimento, valuta, principio contabile, LEI dell’ente segnalante e ambito del consolidamento.

Struttura del modello 90

Il modello 90 richiede, per ciascun mese del trimestre, dati separati su: operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato; disaggregazione tra portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione; quota di operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell’articolo 94 del CRR; esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione per rischio di cambio e rischio di posizione in merci; attività totali; e valori espressi in percentuale delle attività totali.

Struttura del modello 91

Il modello 91 riassume i requisiti di fondi propri per il metodo standardizzato alternativo. Per il metodo basato sulle sensibilità, richiede la segnalazione delle sensibilità delta non ponderate, dei requisiti per rischio delta, vega e curvatura, e dei totali per tre scenari di correlazione (bassa, media, alta). Include inoltre i dati sul rischio di default, con disaggregazione tra lunghe e corte, i rischi residui e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

Istruzioni di compilazione e criteri di calcolo

L’allegato II spiega che gli enti devono compilare due modelli distinti e stabilisce convenzioni di numerazione e segno. Specifica come trattare importi positivi e negativi e chiarisce che il CRR è l’atto di riferimento. Le istruzioni dettagliano il calcolo delle soglie ex articoli 94 e 325 bis del CRR e la scomposizione del metodo standardizzato alternativo nelle varie componenti di rischio, con riferimenti puntuali agli articoli del CRR applicabili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 5 ottobre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialesegnalazioni regolamentaririschio di mercatobanche e imprese di investimento

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