Regolamento (UE) 2021/474
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/474 della Commissione del 15 marzo 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pistacchio di Raffadali» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/474 registra ufficialmente la denominazione di origine protetta "Pistacchio di Raffadali" nel registro dell’Unione. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome è quindi iscritto come DOP per un prodotto della classe ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Pistacchio di Raffadali".
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Pistacchio di Raffadali" come DOP. Riguarda il prodotto agricolo classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/474 – iscrizione di "Pistacchio di Raffadali" nel registro delle DOP
Il regolamento dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e in assenza di opposizioni, la Commissione procede alla registrazione del nome come denominazione di origine protetta.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che costituisce la base per l’adozione dell’atto di esecuzione relativo all’iscrizione nel registro delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche protette. Nei considerando è precisato che la domanda di registrazione del nome "Pistacchio di Raffadali" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Esito della procedura di opposizione
La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Da ciò deriva che non sussistono ostacoli procedurali alla registrazione e che il nome deve essere iscritto nel registro UE.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Pistacchio di Raffadali" come DOP. Il regolamento specifica inoltre la classificazione del prodotto, ricondotto alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Entrata in vigore e portata dell’atto
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Pistacchio di Raffadali"
L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Pistacchio di Raffadali" come denominazione di origine protetta (DOP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Nei considerando la Commissione richiama la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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