Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/637

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico il quadro europeo dell’informativa prudenziale bancaria, sostituendo e accorpando diversi precedenti ITS e atti delegati. Introduce modelli standardizzati per rendere comparabili e più completi i dati pubblicati dagli enti su capitale, esposizioni, leva finanziaria, liquidità e principali rischi. Prevede inoltre regole generali su presentazione, frequenza, soglie, note esplicative e rinvii tra modelli, con alcune prescrizioni specifiche per enti di maggiori dimensioni o in presenza di determinate soglie di rilevanza. Dal 28 giugno 2021 gli enti devono utilizzare i nuovi modelli e le nuove istruzioni, mentre i precedenti regolamenti in materia sono abrogati.

Stabilisce formati, modelli e istruzioni uniformi per la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni prudenziali richieste dalla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), e abroga i precedenti atti di esecuzione e delegati sull’informativa prudenziale.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti agli obblighi di informativa previsti dalla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle pubblicazioni prudenziali su base individuale, subconsolidata o consolidata secondo i casi previsti dal CRR. Copre l’informativa su fondi propri, requisiti patrimoniali, leva finanziaria, liquidità, rischio di credito, CCR, cartolarizzazione, rischio di mercato, rischio operativo, remunerazione e attività vincolate. Non introduce un regime prudenziale autonomo, ma disciplina esclusivamente il contenuto, il formato e le modalità di pubblicazione; si applica dal 28 giugno 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione

Il regolamento mira a rendere uniforme, completa e comparabile l’informativa prudenziale pubblicata dagli enti ai sensi della parte otto del CRR, in attuazione dell’articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Nei considerando si richiama l’aggiornamento del quadro di Basilea del 2019 e la necessità di integrare in un unico corpus i diversi modelli già esistenti, adattandoli alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876.

Ambito e finalità del provvedimento

Il regolamento non introduce nuovi requisiti patrimoniali, ma disciplina esclusivamente le modalità di pubblicazione delle informazioni da parte degli enti soggetti al CRR. L’obiettivo è fornire al mercato informazioni sufficientemente esaurienti, comparabili e coerenti sul profilo di rischio, sulla conformità prudenziale e sui principali indicatori di capitale, liquidità e rischio.

Informativa su metriche principali, capitale e struttura del rischio

L’articolo 1 impone l’uso del modello EU KM1 per le metriche principali e del modello EU OV1 per il quadro sinottico degli RWEA; sono inoltre previste tabelle per l’informativa qualitativa sui processi ICAAP e sugli obiettivi e politiche di gestione del rischio (EU OVA e EU OVB). L’articolo 3 disciplina l’informativa sull’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale e contabile, con modelli EU LI1, LI2, LI3, EU LIA e EU LIB, utili a spiegare le differenze tra perimetri e criteri di consolidamento.

L’articolo 4 regola l’informativa sui fondi propri, imponendo il modello EU CC1 per la composizione del capitale regolamentare e il modello EU CC2 per la riconciliazione con lo stato patrimoniale. L’articolo 5 riguarda le riserve anticicliche, tramite EU CCyB1 per la distribuzione geografica delle esposizioni rilevanti e EU CCyB2 per il calcolo della riserva specifica dell’ente.

Leva finanziaria e liquidità

Gli articoli 6 e 7 disciplinano un’informativa molto dettagliata sul coefficiente di leva finanziaria e sui requisiti di liquidità. Per la leva finanziaria sono previsti EU LR1 (riconciliazione tra attività contabili e misura dell’esposizione), EU LR2 (informativa armonizzata sul coefficiente) ed EU LR3 (disaggregazione delle esposizioni in bilancio), oltre alla tabella qualitativa EU LRA. Per la liquidità, il regolamento prevede la tabella EU LIQA, il modello quantitativo EU LIQ1 per il LCR, la tabella EU LIQB e il modello EU LIQ2 per il NSFR.

Le istruzioni precisano frequenze, criteri di calcolo, medie temporali, trattamento di alcune esenzioni e modalità di esposizione dei valori corretti e delle componenti non ponderate e ponderate. Nel caso del NSFR, è richiesta una disaggregazione per scadenza residua di attività, passività ed elementi fuori bilancio, distinguendo tra funding stabile disponibile e richiesto.

Rischio di credito, deterioramento e CRM

Gli articoli 8-12 costituiscono il blocco più articolato del regolamento. L’articolo 8 disciplina la qualità creditizia, imponendo modelli e tabelle su esposizioni in bonis e deteriorate, variazioni degli stock di prestiti deteriorati, qualità della concessione, distribuzione per giorni di arretrato, distribuzione geografica delle esposizioni deteriorate, qualità creditizia dei prestiti a società non finanziarie e valutazione delle garanzie reali. Per i grandi enti con particolari soglie di incidenza delle esposizioni deteriorate, sono previste pubblicazioni aggiuntive annuali con ulteriori modelli (EU CR2a, CQ2, CQ6, CQ8).

L’articolo 9 richiede l’informativa sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito: EU CRC per la parte qualitativa e EU CR3 per il quadro quantitativo delle esposizioni garantite e non garantite. L’articolo 10 impone, per gli enti che usano il metodo standardizzato, i modelli EU CRD, EU CR4 e EU CR5; l’articolo 11, per gli enti IRB, i modelli EU CRE, EU CR6, EU CR6-A, EU CR7, EU CR7-A, EU CR8, EU CR9 e EU CR9.1. L’articolo 12 riguarda i finanziamenti specializzati e le esposizioni in strumenti di capitale nel metodo della ponderazione semplice (EU CR10).

Rischio di controparte, cartolarizzazione e mercato

L’articolo 13 disciplina l’informativa sulle esposizioni al rischio di controparte con modelli qualitativi e quantitativi dedicati: EU CCRA, EU CCR1, EU CCR2, EU CCR3, EU CCR4, EU CCR5, EU CCR6, EU CCR7 e EU CCR8, inclusi il rischio di CVA e le esposizioni verso controparti centrali qualificate e non qualificate. L’articolo 14 regola le posizioni verso la cartolarizzazione con le tabelle EU SECA e i modelli EU SEC1-SEC5, distinguendo tra cartolarizzazioni tradizionali, sintetiche, STS e non-STS, nonché tra ruoli di cedente, promotore e investitore.

L’articolo 15 riguarda il rischio di mercato: in metodo standardizzato è previsto il modello EU MR1; per gli enti con modelli interni, l’informativa si articola in EU MRB, EU MR2-A, EU MR2-B, EU MR3 e EU MR4. Le istruzioni richiedono di spiegare il funzionamento di VaR, sVaR, IRC e misura del rischio globale, le prove di stress, i test retrospettivi, le variazioni degli RWEA e le eccezioni rilevate.

Rischio operativo, remunerazione e attività vincolate

L’articolo 16 impone l’informativa sul rischio operativo con la tabella EU ORA e il modello EU OR1, che coprono obiettivi e politiche di gestione, metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali e, se applicabile, l’uso dell’AMA e di assicurazioni o altri meccanismi di trasferimento del rischio. L’articolo 17 disciplina l’informativa sulla politica di remunerazione, tramite EU REMA e i modelli EU REM1-REM5, con indicazioni su governance delle remunerazioni, struttura della remunerazione fissa e variabile, differimento, strumenti utilizzati, trattamenti di fine rapporto e distribuzione per fasce di importo.

L’articolo 18 impone l’informativa sulle attività vincolate e non vincolate, mediante EU AE1, EU AE2, EU AE3 e EU AE4. Le istruzioni richiedono l’uso di valori mediani, una rappresentazione delle fonti di gravame, la distinzione tra attività, garanzie ricevute e titoli di propria emissione, nonché una descrizione qualitativa dell’impatto del modello di business sul livello di vincolo delle attività.

Regole trasversali, abrogazioni ed entrata in vigore

L’articolo 19 introduce regole generali di compilazione: mantenimento della numerazione, note esplicative per le omissioni, requisito di chiarezza delle informazioni qualitative, unità di misura minime per importi e percentuali e indicazioni identificative dell’ente e del perimetro di consolidamento. L’articolo 20 abroga espressamente i precedenti atti UE sull’informativa prudenziale in materia di fondi propri, leva finanziaria e attività vincolate. L’articolo 21 stabilisce l’entrata in vigore e l’applicazione dal 28 giugno 2021, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modelli standard per metriche principali, struttura del rischio e fondi propri

Gli articoli 1-5 impongono la pubblicazione, tramite modelli uniformi, delle metriche principali (EU KM1), del quadro sinottico degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (EU OV1), delle informazioni qualitative su obiettivi e politiche di gestione del rischio (EU OVA/OVB), sull’ambito di applicazione del consolidamento (EU LI1-LI3, EU LIA, EU LIB), sui fondi propri (EU CC1 e EU CC2) e sulle riserve di capitale anticicliche (EU CCyB1 e EU CCyB2).

Leva finanziaria, liquidità e NSFR

Gli articoli 6 e 7 disciplinano l’informativa sul coefficiente di leva finanziaria (EU LR1-LR3 e EU LRA) e sui requisiti di liquidità, incluse la copertura di liquidità (EU LIQA, EU LIQ1, EU LIQB) e il coefficiente netto di finanziamento stabile (EU LIQ2). Sono previsti dettagli su riconciliazioni, esposizioni escluse, trattamenti transitori e informazioni qualitative di supporto.

Rischio di credito, CRM, metodo standardizzato e IRB

Gli articoli 8-12 stabiliscono i modelli per la qualità creditizia, le esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione, l’uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito (EU CRC/CR3), l’informativa sul metodo standardizzato (EU CRD/CR4/CR5) e sul metodo IRB (EU CRE, EU CR6, CR6-A, CR7, CR7-A, CR8, CR9 e CR9.1), nonché sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale (EU CR10).

Rischio di controparte, cartolarizzazione e mercato

Gli articoli 13-15 disciplinano l’informativa sulle esposizioni al rischio di controparte (EU CCRA, CCR1-CCR8, incluso il rischio CVA e le esposizioni verso CCP), sulle posizioni verso la cartolarizzazione (EU SECA, SEC1-SEC5) e sul rischio di mercato, sia in metodo standardizzato (EU MR1) sia in modelli interni (EU MRB, EU MR2-A, EU MR2-B, EU MR3, EU MR4).

Rischio operativo, remunerazione e attività vincolate

Gli articoli 16-18 regolano l’informativa sul rischio operativo (EU ORA e EU OR1), sulla politica di remunerazione (EU REMA, REM1-REM5) e sulle attività vincolate e non vincolate (EU AE1-AE4), con istruzioni specifiche sui valori mediani, sulle fonti di gravame e sulle descrizioni qualitative richieste.

Regole generali di pubblicazione

L’articolo 19 contiene disposizioni trasversali: la numerazione di righe e colonne non si altera per omissioni consentite dall’articolo 432 CRR; le omissioni devono essere spiegate con nota; le informazioni qualitative dell’articolo 431 CRR devono essere chiare e complete; i dati monetari vanno espressi almeno in milioni e le percentuali con almeno quattro decimali; devono inoltre essere indicati data/periodo di riferimento, valuta, nome e LEI dell’ente, eventuale principio contabile e ambito di consolidamento.

Abrogazione e decorrenza

L’articolo 20 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013, il regolamento delegato (UE) 2015/1555, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 e il regolamento delegato (UE) 2017/2295. L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 28 giugno 2021.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialefondi propriliquiditàrischio di creditorischio di mercatoremunerazionecartolarizzazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.