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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17594/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la decisione del Tribunale di Catania (giudice del riesame) che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP di Potenza che aveva negato la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con misura meno afflittiva. I reati contestati erano quelli di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 (illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti), con fatti commessi in diverse località (Ferrandina, province di Bari e Matera, Cava dei Tirreni) in periodo antecedente e prossimo a marzo 2023 sino a marzo 2025. In cassazione la difesa denunciava profili di illegittimità relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla proporzionalità/adeguatezza della misura cautelare; tuttavia, nel corso del giudizio il difensore ha depositato istanza con la quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la misura cautelare detentiva beene sostituita con l'obbligo di dimora.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per rinuncia alla impugnazione comunicata e presentata regolarmente dal difensore munito di procura speciale. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese processuali: la declaratoria di inammissibilità per rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende quando la causa della perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990

    Le norme incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti (detenzione e traffico) costituiscono il fondamento della imputazione provvisoria; la sentenza non entra nel merito della qualificazione del reato, ma il richiamo indica il tipo di fattispecie contestata.

  • Codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lett. d)

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione; la Corte l'ha applicato dichiarando inammissibile il ricorso per la formale rinuncia del ricorrente comunicata tramite il difensore.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez.1, n.15908 del 22/02/2024 (Storti); n.13607 del 10/12/2010 (Valentini)

    Conferma il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e, se non imputabile al ricorrente, non determina condanna alle spese né pagamento alla Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • La sostituzione della misura cautelare (es. da arresti domiciliari a obbligo di dimora) può rendere privo di interesse il ricorso per impugnazione contro la misura stessa; il difensore può quindi rinunciare e ottenere l'inammissibilità del ricorso.
  • La rinuncia formale al ricorso, se regolarmente notificata e depositata, determina inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia non implica automaticamente condanna alle spese quando la perdita di interesse è sopravvenuta e non imputabile al ricorrente; in tal caso non si impone neppure il versamento alla Cassa per le ammende.
  • Se si intende ottenere una pronuncia sul merito delle questioni (es. sull'esistenza di gravi indizi o sulla proporzionalità della misura), non bisogna rinunciare al ricorso in presenza di sopravvenute modifiche della situazione cautelare, altrimenti si perde la possibilità di una decisione di merito.
  • La rinuncia deve essere espressa e formalmente depositata dal difensore munito di procura speciale per produrre i suoi effetti processuali.

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