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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19456/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha chiesto il dissequestro di ingenti quantitativi di vino (etichettati "IGP Puglia Chardonnay 2020" e "IGP Puglia Pinot Grigio 2020") sottoposti a sequestro probatorio con ipotesi di reato ex art. 517-quater c.p.; il ricorrente ha dedotto che al momento del sequestro risultava accertata solo la documentazione contabile attestante l'acquisto di mosto da Bioverde s.r.l., che le registrazioni di giacenza erano aggregate per tipologia e non per provenienza e che, a causa della commistione dei prodotti, non era possibile stabilire che il vino sequestrato corrispondesse al mosto acquistato da Bioverde. Inoltre ha censurato l'interpretazione dell'art. 18 del Reg. CE 178/2002 sostenendo che l'obbligo di rintracciabilità non impone un tracciamento interno fase-per-fase, ma solo l'identificazione dei fornitori; quindi non vi sarebbe certezza che il prodotto sequestrato fosse quello proveniente da Bioverde.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente non colgono il presupposto legittimante per il dissequestro, che è il venir meno delle esigenze probatorie: l'ordinanza impugnata aveva fondato il rigetto sull'esistenza di persistenti esigenze probatorie volte ad accertare la composizione del vino e la possibile violazione del divieto di contraffazione (art. 517-quater c.p.) a causa della commistione dei prodotti. Le censure riguardanti l'assenza di un obbligo di tracciamento interno e la mancanza di prova che le giacenze corrispondessero ai mosti di Bioverde attengono alla legittimità del provvedimento genetico o alla fondatezza del fumus, questioni deducibili con diversi rimedi (es. riesame) e non tramite l'opposizione al decreto di rigetto dello stesso dissequestro. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di C 3.000,0 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 263 cod. proc. pen.

    norma che disciplina la richiesta di dissequestro e il relativo procedimento; la Corte ricorda che il presupposto per il dissequestro è il venir meno delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo

  • art. 517-quater cod. pen.

    norma penale richiamata come possibile fattispecie contestata (contraffazione/alterazione di prodotti alimentari); giustifica il sequestro probatorio volto ad accertare la composizione e l'origine del vino

  • art. 474-bis cod. pen.

    richiamato quanto alla possibile confisca obbligatoria del prodotto diverso per origine/provenienza/qualità indicata in etichetta, giustificando l'esigenza di mantenere il vincolo probatorio

  • art. 18 Reg. CE 178/2002

    regola la rintracciabilità nella filiera alimentare; la Corte osserva che le questioni relative all'interpretazione e all'obbligo di tracciamento interno attengono alla legittimità del provvedimento iniziale e alla fondatezza del fumus, non costituendo di per sé motivo idoneo a determinare il dissequestro probatorio

Massime di principio

  • Il dissequestro probatorio può essere ottenuto solo dimostrando il venir meno delle esigenze probatorie che giustificano il vincolo; questioni di merito sulla fondatezza dell'accusa o sulla legittimità del provvedimento genetico vanno dedotte con i rimedi idonei (es. riesame) e non con l'opposizione al rigetto della richiesta di dissequestro
  • La mera assenza di una tracciabilità interna documentale non è automaticamente sufficiente a ottenere il dissequestro: il giudice valuta se il mantenimento del vincolo è necessario per accertare la composizione/origine del prodotto e la sussistenza del reato
  • Se il bene sequestrato è omogeneo e è stata accertata una commistione che impedisce l'identificazione puntuale della provenienza, il sequestro probatorio può essere ritenuto necessario per completare le indagini (analisi chimiche, accertamenti tecnici), salvo prova contraria convincente prodotta dal destinatario
  • Per contestare l'applicazione di obblighi comunitari (es. Reg. CE 178/2002) è opportuno sollevare il profilo nella fase e con il mezzo processuale appropriato; in sede di opposizione al rigetto del dissequestro il focus deve rimanere sulle esigenze probatorie e sul loro venir meno
  • In pratica, per aumentare le chance di ottenere il dissequestro, il destinatario dovrebbe documentare concretamente che: a) le analisi tecnico-scientifiche non richiedono più il possesso dei beni; b) è possibile ottenere le stesse prove con mezzi alternativi; oppure c) i beni sequestrati sono estranei al fatto contestato

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