Ordinanza n. 2636/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - -del decreto di diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato . n. 8406 dell 9/6/2025 - notificato il 13.6.2025- dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi -di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, notificato il 13 giugno 2025, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Nel giudizio, il MAECI ha rappresentato che l’Ambasciata intende riesaminare in autotutela il diniego, ma che il relativo riesame non risulta ancora possibile poiché il nulla osta al lavoro non è stato riaperto dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione; tale riapertura, secondo la difesa erariale, dipenderebbe da tempistiche estranee alla sfera di dominio del MAECI.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare. Rilevata l’esigenza di definire il giudizio in tempi ragionevoli e considerata la prospettata riapertura del procedimento di riesame in autotutela, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi. L’Ambasciata dovrà sollecitare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il competente Sportello Unico per l’Immigrazione in ordine alla riapertura del nulla osta, allegando copia dell’ordinanza, e dovrà riferire alla successiva udienza camerale sia sull’esito del sollecito sia sull’eventuale provvedimento di riesame del MAECI relativo al diniego del visto. La successiva udienza camerale è stata fissata al 24 aprile 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione prospetta il riesame in autotutela dell’atto impugnato, ma il riesame dipende da un previo adempimento di un’altra amministrazione o articolazione amministrativa, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per sollecitare l’attivazione del procedimento e acquisire tempestivamente informazioni sul suo esito.
- Nel giudizio amministrativo, l’esigenza di definire la controversia in tempi ragionevoli può giustificare l’imposizione all’amministrazione di un termine per sollecitare l’ufficio competente e di un obbligo di riferire alla successiva udienza sugli sviluppi del procedimento di riesame.
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