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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04057/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Irpef, Iva e Irap relativo all'anno d'imposta 2002 nei confronti di una società semplice iscritta come impresa agricola e dei suoi soci per i redditi di partecipazione. La società aveva sostenuto, nella fase amministrativa, che l'attività sociale fosse cessata nel 2001 e che nel 2002 vi fossero state solo vendite residue di esche vive e beni strumentali. La CTP aveva accolto i ricorsi della società e dei soci, ma la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che si trattasse di attività agricola non idonea a generare reddito di impresa. In cassazione l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma la sentenza si concentra sulla questione preliminare della notifica del ricorso ai litisconsorti necessari: la società era stata cancellata dal registro delle imprese, un socio era deceduto e poi era deceduta anche l'unica erede inizialmente individuata; nonostante il termine assegnato ex art. 331 c.p.c., l'Ufficio non ha notificato il ricorso agli eredi del socio deceduto né ha chiesto la rimessione in termini o provato impedimenti non imputabili.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene che, in caso di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., la sopravvenuta conoscenza della morte di una parte comporti l'interruzione automatica del termine assegnato e la decorrenza di un nuovo termine, ma grava sulla parte ricorrente l'onere di riattivare con immediatezza la notificazione e di dimostrare l'eventuale impossibilità non imputabile di individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio. Nel caso concreto, l'Ufficio non ha assolto tale onere e non ha formulato istanza di rimessione in termini; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio, anche nei giudizi di impugnazione, va rispettato; se la parte viene a conoscenza della morte o perdita di capacità della controparte, il termine si interrompe automaticamente e ricomincia a decorrere un nuovo termine di pari durata, ma resta fermo l'onere di riattivare senza indugio la notificazione.

  • art. 328 c.p.c.

    Viene applicato in via analogica all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. per la funzione comune di garantire la formazione del giudicato in modo unitario quando vi siano più parti.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    È ammessa la rimessione in termini solo in presenza di ragioni eccezionali, da provare rigorosamente, quando il termine risulti insufficiente per individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio.

  • art. 299 c.p.c.

    È richiamato come norma-evento per gli effetti interruttivi legati alla morte o perdita di capacità della parte, rilevando ai fini dell'applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c.

  • art. 5 t.u.i.r.

    È menzionato solo per indicare la notifica ai soci degli avvisi di accertamento relativi ai redditi di partecipazione.

Massime di principio

  • Nel caso di litisconsorzio necessario in impugnazione, la morte o la perdita di capacità della parte conosciuta dal notificante fa decorrere un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio, in via analogica rispetto all'art. 328 c.p.c., ma non esonera la parte dall'onere di attivarsi immediatamente per completare la notificazione.
  • La tardività o l'omessa esecuzione della notificazione ai soggetti effettivamente legittimati, senza prova di cause non imputabili e senza istanza di rimessione in termini, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c. all'art. 331 c.p.c. è giustificata dalla comune finalità di preservare l'unitarietà del giudicato nei processi con pluralità di parti.
  • La parte che promuove l'impugnazione deve dimostrare, se invoca l'impossibilità di rispettare il termine, di avere agito con ordinaria diligenza e di essersi trovata in una situazione oggettivamente ostativa non imputabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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