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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31013/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza de L'Aquila che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 19/04/2020 che aveva annullato le sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio di disciplina. L'Amministrazione deduce che la procedura non è automaticamente nulla quando la contestazione è stata effettuata in limine dell'udienza, sostenendo che non esistono termini perentori ma solo l'esigenza che il tempo concesso consenta la predisposizione di una difesa; richiama l'art. 38, comma 2, Ord. pen. e l'art. 81 d.P.R. n. 230/2000 e la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. sez. I n. 30038/2020).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha riconosciuto che le regole procedurali (in particolare l'art. 81 del DPR 230/2000 e le Regole Penitenziarie Europee) mirano a tutelare il diritto di difesa e che la contestazione e la convocazione nella stessa giornata possono integrare una violazione. Tuttavia, ha rimarcato che l'eventuale nullità è soggetta alle regole di deducibilità previste dall'art. 182 c.p.p.: la violazione deve essere eccepita dall'interessato al momento dell'apertura dell'udienza innanzi al Consiglio di disciplina, a pena di decadenza. Poiché nel caso di specie il detenuto non ha sollevato l'eccezione in quella sede, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di applicare l'art. 182 c.p.p.; conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore "... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto ..."; la convocazione diretta del detenuto o la convocazione del consiglio di disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4).

    La Corte interpreta tale disciplina come finalizzata a garantire un congruo lasso temporale per predisporre la difesa; la violazione delle prescrizioni può comportare la nullità del procedimento disciplinare, salvo le regole di deducibilità delle nullità.

  • Regole Penitenziarie Europee (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri), regola n. 59

    i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono: 1. essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; 2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; 3. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia; 4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare; 5. avere l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento.

    Queste regole internazionali supportano l'interpretazione nazionale secondo cui l'incolpato deve essere informato dettagliatamente e avere tempo e mezzi adeguati per difendersi; sono richiamate a fondamento dei principi di tutela della difesa nel procedimento disciplinare.

  • art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

    La Corte applica le regole di deducibilità delle nullità: la parte che subisce la lesione deve eccepire la nullità prima del compimento dell'attività processuale cui si riferisce (ossia all'apertura dell'udienza), altrimenti si verifica decadenza.

  • art. 38, comma 2, Ordinamento penitenziario

    Richiamato dal ricorrente come principio generale a tutela del diritto di difesa, ma la decisione della Corte si fonda soprattutto sull'interpretazione dell'art. 81 DPR 230/2000 e sulle regole di deducibilità (art. 182 c.p.p.).

  • Sentenza Corte di Cassazione Sez. I, n. 30038 del 22/09/2020

    «in tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa...».

    Principio di legittimità secondo cui la mancata preventiva contestazione integrerebbe una nullità deducibile solo se sollevata immediatamente in udienza; la Corte aderisce a questo principio e lo applica al caso concreto.

Massime di principio

  • La contestazione dell'addebito e la successiva convocazione in breve tempo possono ledere il diritto di difesa del detenuto e, in linea di principio, rendere invalido il procedimento disciplinare.
  • Tuttavia, la rilevazione della nullità è soggetta alle regole di deducibilità: l'interessato deve eccepire la nullità all'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, a pena di decadenza.
  • L'Amministrazione penitenziaria dovrebbe sempre rispettare i termini e lasciare un lasso di tempo ragionevole tra contestazione e udienza (tenendo conto del termine 'non oltre dieci giorni' previsto dal DPR 230/2000) per evitare impugnazioni fondate sulla violazione del diritto di difesa.
  • Se si rappresenta la nullità procedurale, il difensore o l'interessato devono sollevarla tempestivamente in udienza; la mancata eccezione può comportare l'impossibilità di ottenere tutela successiva sullo stesso motivo.
  • Nelle impugnazioni, i giudici verificano non solo l'effettiva violazione procedurale, ma anche se tale vizio sia stato tempestivamente dedotto: la combinazione di merito (violazione) e forma (deducibilità) decide l'esito.

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