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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- in data 17 novembre 2025, notificato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, nonché della comunicazione di avvio del procedimento di revoca e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 17 novembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore. È stata dedotta, tra gli altri profili, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione solo apparente: il provvedimento non avrebbe consentito di comprendere quale documentazione il datore di lavoro avrebbe omesso di produrre e a quale documentazione l’Amministrazione si riferisse affermando che gli atti erano stati soltanto parzialmente integrati. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto per il pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento di revoca del nulla osta. Ha ritenuto sussistente il pregiudizio allegato e assistito da fumus boni iuris il motivo relativo alla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, rilevando che la motivazione appariva meramente apparente perché non permetteva di individuare la documentazione asseritamente non prodotta dal datore di lavoro né di comprendere il riferimento alla sua integrazione soltanto parziale. La decisione è limitata alla fase cautelare; la trattazione di merito è stata fissata per l’8 luglio 2026. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    la motivazione del provvedimento impugnato «è solo apparente, in quanto non è dato comprendere quale sia la documentazione asseritamente non prodotta dal datore di lavoro ed a cosa faccia riferimento l’Amministrazione nell’affermare che la documentazione è stata solo parzialmente integrata»

    Nella valutazione cautelare, l’obbligo di motivazione richiede che il provvedimento di revoca consenta di individuare con sufficiente chiarezza la documentazione mancante e il significato dell’integrazione solo parziale; una motivazione che non permetta tale comprensione è apparente.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, accolta dal TAR in presenza di pregiudizio e fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris sussiste quando il provvedimento amministrativo impugnato presenta una motivazione apparente, tale da non consentire al destinatario di individuare la documentazione ritenuta mancante e le ragioni per cui quella prodotta sarebbe stata considerata solo parzialmente integrativa.
  • Un provvedimento di revoca di un titolo amministrativo non soddisfa l’obbligo di motivazione se richiama genericamente la mancata o parziale produzione documentale senza specificare quali documenti manchino e quale rilievo abbiano ai fini della decisione.
  • La sospensione cautelare dell’atto presuppone, secondo la valutazione del giudice, la compresenza di un pregiudizio allegato e di un fumus boni iuris; accertati tali elementi, il giudice può sospendere l’efficacia del provvedimento sino alla definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelare

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