Cassazione Penale, Ordinanza n. 00706/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., due vizi di motivazione: il primo riguardava la pretesa irregolarità dell'omologazione e della revisione dell'etilometro utilizzato per l'accertamento del tasso alcolemico; il secondo riguardava il mancato rispetto dell'intervallo temporale tra le due misurazioni. Il ricorso sosteneva in sostanza che l'accertamento dello stato di ebbrezza non fosse stato correttamente fondato sul piano probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che le doglianze erano sostanzialmente reiterative di quelle già proposte in appello e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla verifica dell'apparecchio, la Corte territoriale aveva rilevato, sulla base del libretto metrologico, che l'etilometro era stato verificato da laboratorio ministeriale con dichiarazione di conformità e che l'ulteriore verifica era avvenuta entro l'anno di validità. Quanto all'intervallo tra le due prove, la Corte d'appello aveva accertato che esse erano state eseguite a distanza di cinque minuti e aveva comunque ricordato che anche la sola prima prova, se supportata da ulteriori elementi sintomatici, può essere sufficiente a provare lo stato di ebbrezza. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della strada
La norma incrimina la guida con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista per la fascia più grave; l'accertamento può essere sorretto da una motivazione congrua e non richiede necessariamente una prova legale basata esclusivamente sull'etilometro, potendo rilevare anche elementi sintomatici dello stato di ebbrezza.
art. 186, comma 2-bis, Codice della strada
È richiamato come parte della contestazione originaria relativa alla guida in stato di ebbrezza.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la norma processuale invocata per denunciare il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza l'esame strumentale con etilometro non costituisce prova legale in senso assoluto: l'accertamento della concentrazione alcolica può essere sostenuto anche da elementi sintomatici dello stato di alterazione, purché la decisione sia sorretta da congrua motivazione.
- La censura di legittimità che si limiti a reiterare doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- La regolarità dell'accertamento alcolemico deve essere valutata in concreto, considerando sia la validità della verifica e revisione dell'apparecchio sia l'effettiva scansione temporale tra le misurazioni; tuttavia, se la motivazione di merito dà conto adeguatamente di tali profili, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto.
- Ai fini della prova dello stato di ebbrezza, anche una sola misurazione alcolimetrica può essere valorizzata quando la seconda non sia eseguibile per ragioni imputabili alla condotta dell'interessato e vi siano ulteriori indici sintomatici dell'alterazione.
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