Cassazione Civile, Ordinanza n. 31780/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte del controricorrente, rilevando che ciò comporta l'estinzione del giudizio di cassazione. In applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c., ha escluso la pronuncia sulle spese. Non vi è stata decisione sul merito delle censure originarie.
Esito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
Il giudizio traeva origine dall'impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina n. 282/2019. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la controparte ha dichiarato di accettare la rinuncia. Non emergono dal testo i fatti sostanziali della controversia definita nei precedenti gradi di merito, né specifici motivi di ricorso, perché la causa si è chiusa per rinuncia prima dell'esame del merito.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata
la rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la pronuncia sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, estingue il giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede alla condanna alle spese.
- Quando il processo si definisce per rinuncia, la Corte non esamina il merito delle censure proposte con il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31725/2023 del 15/11/2023
- ordinanza_civile · 15 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31729/2023 del 15/11/2023
- ordinanza_civile · 15 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31731/2023 del 15/11/2023
- ordinanza_civile · 15 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31734/2023 del 15/11/2023
- ordinanza_civile · 15 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31744/2023 del 15/11/2023
- ordinanza_civile · 15 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31746/2023 del 15/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →