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Sentenza

Sentenza n. 1840/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto a benefici economici mediante Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario che, in accoglimento della domanda proposta nei confronti del Ministero, aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di euro 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa. La sentenza era passata in giudicato e, dopo la notificazione del titolo, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche. Il ricorrente ha pertanto chiesto l’attivazione dei poteri di ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, pari a euro 1.500,00 mediante emissione dei corrispondenti buoni elettronici di spesa, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; e che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo i poteri necessari per assicurare l’esecuzione del giudicato e consente, in presenza dei relativi presupposti, di ordinare all’amministrazione l’adempimento e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 91 c.p.c., la base normativa per la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna alle spese della parte soccombente; nella fattispecie le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione entro il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • In presenza di una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio quale ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull’assenza di compenso prevista per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l’incarico sia affidato a un dirigente della stessa amministrazione resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’esecuzione esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • L’ulteriore ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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