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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49802/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto nella ricognizione dei presupposti per la determinazione del termine di prescrizione dei reati fallimentari contestati a Montagna. Il ricorrente deduceva che molti reati erano già prescritti il 27/10/2021, richiamando il calcolo indicato nella sentenza n. 110/2021 della Corte d'appello di Ancona del 21/01/2021 e chiedendo quindi l'annullamento per vizio di fatto della sentenza penale della Corte di Cassazione n. 37249/2022.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha esaminato l'incarto processuale e ha rilevato che il calcolo della prescrizione richiedeva la valutazione di sospensioni del corso della prescrizione: in particolare, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del coimputato Giancarlo Bernardi (udienza del 23/06/2020) ha determinato una sospensione di almeno sessanta giorni estesa a tutti i coimputati, oltre alla sospensione disposta dalla disciplina emergenziale per il Covid-19. Considerate tali sospensioni, il termine di prescrizione non era maturato alla data della sentenza impugnata (06/06/2022). Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (testo della sentenza originale tronco sul valore preciso della somma: "Euro tremi...").

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per vizio di fatto; il rimedio è ammesso solo per errori di percezione chiari e manifesti che emergano con evidenza dall'esame degli atti e la cui correzione non richieda valutazioni probatorie complesse. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la questione richiedeva l'esame dell'incarto processuale (sospensioni) e dunque non fosse configurabile un errore di fatto manifesto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso. Qui è stata applicata per condannare Montagna al pagamento delle spese e della somma indicata in dispositivo.

  • art. 129, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa nella memoria di replica (la difesa ha invocato l'applicazione di tale norma nell'illustrazione delle proprie argomentazioni procedurali), ma non è risultata decisiva per l'ammissibilità del ricorso agli effetti della decisione.

  • Disciplina emergenziale Covid-19 (misure di sospensione procedurale)

    Nella fase emergenziale sono state previste sospensioni particolari dei termini processuali; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina al periodo interessato e ha quindi considerato tale sospensione nel ricalcolo del termine di prescrizione.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.4, n. 50303/2018; Sez. F, n. 49132/2013; Sez.4, n. 40309/2007)

    Principi consolidati secondo cui la sospensione del corso della prescrizione disposta per legittimo impedimento o rinvio riguardante un coimputato si estende agli altri coimputati, salvo che questi abbiano dato causa al differimento o si siano opposti al rinvio; tali precedenti hanno sostenuto la decisione di estendere la sospensione anche al Montagna.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione al principio che non risultavano profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha richiamato tale pronuncia per giustificare la condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore è manifesto e può essere dimostrato con chiarezza dagli atti senza necessità di approfondite valutazioni probatorie; se la questione richiede l'esame dell'incarto processuale e la verifica di sospensioni o interruzioni, il rimedio è spesso inammissibile.
  • Nella determinazione della prescrizione bisogna sempre verificare e computare eventuali sospensioni (es. rinvii per legittimo impedimento, misure emergenziali come quelle connesse al Covid-19); sospensioni riferite a un coimputato si estendono agli altri coimputati salvo diversa responsabilità o opposizione.
  • La semplice indicazione di una data di prescrizione contenuta in precedente sentenza (es. di merito) non è sufficiente a fondare un ricorso per errore di fatto se non si dimostra che non sono intervenute sospensioni o altri eventi processuali che hanno modificato il decorso del termine.
  • Chi impugna per presunta prescrizione ha l'onere di allegare e documentare con precisione l'assenza di cause di sospensione o interruzione; l'omissione di tale allegazione può portare all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.
  • In caso di inammissibilità manifesta la Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre il rimedio straordinario.

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