Ordinanza n. 487/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 725/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione/casi speciali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Toscana deducendo, per quanto emerge dal testo, l'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione/casi speciali. Ha contestato il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, assumendone la tardività, e ha sostenuto che la Questura avrebbe attribuito carattere automatico ostativo a un precedente penale e alla relativa sentenza penale. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto, prospettando un danno grave e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto insussistenti sufficienti profili di fondatezza per prevedere un esito favorevole del giudizio di merito: il parere negativo della competente Commissione territoriale sul rinnovo del permesso non è stato ritenuto, allo stato, inficiato dalla dedotta tardività; il precedente penale considerato dalla Questura è stato valutato come uno soltanto degli elementi posti a fondamento del rigetto, sicché non è stato ravvisato alcun automatismo derivante dalla sentenza penale. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che l'appellante era già stato espulso dal territorio nazionale e che, pertanto, il danno dedotto si era già verificato, non risultando utilmente prevenibile mediante la sospensione richiesta. La domanda cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice valuta sommariamente la fondatezza dei motivi e può respingere la domanda quando non emergano sufficienti profili idonei a far prevedere un esito favorevole del giudizio di merito.
- Il precedente penale considerato nell'ambito del procedimento sul permesso di soggiorno non determina di per sé un automatismo ostativo quando il provvedimento amministrativo si fondi su una pluralità di elementi valutati complessivamente.
- Il periculum in mora non può fondare una misura cautelare quando il danno dedotto risulti già integralmente verificatosi e la sospensione richiesta non sia idonea a prevenirlo o attenuarlo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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