Cassazione Penale, Sentenza n. 34487/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo (emesso il 27/10/2022) sollevando tre censure principali: 1) violazione dell'art. 9 legge n. 69/2005 per non aver verificato la persistenza delle esigenze cautelari connesse al mandato processuale, considerato il lungo tempo trascorso e il richiamo alla giurisprudenza sul pericolo di fuga; contestuale eccezione di illegittimità costituzionale della norma per presunta violazione dell'art. 13 Cost.; 2) omessa acquisizione di documentazione ritenuta necessaria (mandato di perquisizione e sequestro tedesco) disposta dal giudice delegato per la migliore qualificazione dei fatti; 3) mancata verifica dell'esistenza di procedimenti paralleli o altre decisioni che potrebbero configurare un bis in idem, nonostante l'indicazione nel mandato che i reati sarebbero stati commessi in più Stati membri.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: nei casi di mandato d'arresto "processuale" lo Stato richiesto non può sindacare l'esistenza di adeguato quadro indiziario né delle esigenze cautelari dello Stato emittente; l'attualità della condizione di ricercato è elemento idoneo a dimostrare l'interesse dello Stato emittente alla cattura; non vi era obbligo di acquisire documentazione aggiuntiva oltre a quella prevista dalla legge, e il mandato di perquisizione tedesco poteva essere rilevante solo per la qualificazione giuridica/doppia incriminazione, non per le esigenze cautelari; l'accertamento circa procedimenti paralleli può essere fatto solo entro i limiti previsti dagli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69/2005 e non con indagini esplorative. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 9, legge n. 69/2005
La Corte ha interpretato l'art. 9 nel senso che, nel caso di mandato d'arresto processuale, il giudice dello Stato richiesto non ha competenza a sindacare le esigenze cautelari e la relativa valutazione sul pericolo di fuga spettano allo Stato emittente
art. 6, legge n. 69/2005
Indica il contenuto formale del mandato; la Corte ha sottolineato che se le informazioni richieste dall'art. 6 sono presenti non sussiste obbligo di acquisire altra documentazione
artt. 18 e 18-bis, legge n. 69/2005
Contengono i motivi di rifiuto (obbligatorio e facoltativo) della consegna; la Corte ricorda che il sindacato italiano è limitato ai motivi previsti da tali norme e non ammette verifiche esplorative su questioni come il bis in idem senza elementi specifici
art. 1, commi 3 e 3-ter; art. 2; art. 7, legge n. 69/2005
Richiamati per evidenziare il quadro normativo che limita il controllo del giudice italiano e recepisce il principio del mutuo riconoscimento tra Stati membri
decisione quadro 2002/584/GAI
Fondamento eurounitario del mandato d'arresto europeo e del principio del reciproco riconoscimento; giustifica il limitato sindacato del giudice di esecuzione sulle valutazioni di merito e cautelari dello Stato emittente
decisione quadro 2009/948/GAI del 30/11/2009
Prevede obblighi di contatto tra Stati membri quando vi sono fondati motivi di procedimenti paralleli; la Corte sottolinea che tale obbligo scatta solo se sussistono motivi fondati e non può sostituirsi a un'indagine esplorativa
art. 13 Cost.
La Corte respinge l'eccezione di illegittimità costituzionale, ritenendo che la disciplina del mandato d'arresto europeo e le limitazioni al sindacato del giudice italiano sono compatibili con le garanzie costituzionali sulla limitazione della libertà personale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per irrogare la sanzione di euro tremila
Massime di principio
- Nel caso di un mandato d'arresto europeo 'processuale' lo Stato di esecuzione non può sindacare l'adeguatezza del quadro indiziario né le esigenze cautelari proprie dello Stato emittente: il controllo italiano è limitato ai motivi di rifiuto espressamente previsti dalla legge n. 69/2005.
- Il giudice dello Stato richiesto deve verificare la presenza delle informazioni formali previste dall'art. 6 della legge m.a.e.; se tali informazioni sono complete, non sussiste obbligo di acquisire documentazione supplementare per sindacare le misure cautelari decise all'estero.
- Segnalare presunte procedure parallele o rischi di bis in idem richiede elementi concreti e fondati; non è consentito un controllo esplorativo: l'obbligo di contatto tra Stati secondo la decisione quadro 2009/948/GAI scatta solo se vi sono motivi fondati.
- Le censure fondate su una presunta violazione costituzionale dell'assetto del mandato d'arresto europeo difficilmente prevalgono se la normativa nazionale è stata adeguata alle decisioni quadro UE e rispetta le garanzie previste dalla Costituzione.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato in materia di esecuzione di mandato d'arresto europeo rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto gli atti difensivi dovrebbero contenere argomentazioni concrete e documentate prima di impugnare.
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