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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34487/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo (emesso il 27/10/2022) sollevando tre censure principali: 1) violazione dell'art. 9 legge n. 69/2005 per non aver verificato la persistenza delle esigenze cautelari connesse al mandato processuale, considerato il lungo tempo trascorso e il richiamo alla giurisprudenza sul pericolo di fuga; contestuale eccezione di illegittimità costituzionale della norma per presunta violazione dell'art. 13 Cost.; 2) omessa acquisizione di documentazione ritenuta necessaria (mandato di perquisizione e sequestro tedesco) disposta dal giudice delegato per la migliore qualificazione dei fatti; 3) mancata verifica dell'esistenza di procedimenti paralleli o altre decisioni che potrebbero configurare un bis in idem, nonostante l'indicazione nel mandato che i reati sarebbero stati commessi in più Stati membri.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: nei casi di mandato d'arresto "processuale" lo Stato richiesto non può sindacare l'esistenza di adeguato quadro indiziario né delle esigenze cautelari dello Stato emittente; l'attualità della condizione di ricercato è elemento idoneo a dimostrare l'interesse dello Stato emittente alla cattura; non vi era obbligo di acquisire documentazione aggiuntiva oltre a quella prevista dalla legge, e il mandato di perquisizione tedesco poteva essere rilevante solo per la qualificazione giuridica/doppia incriminazione, non per le esigenze cautelari; l'accertamento circa procedimenti paralleli può essere fatto solo entro i limiti previsti dagli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69/2005 e non con indagini esplorative. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 9, legge n. 69/2005

    La Corte ha interpretato l'art. 9 nel senso che, nel caso di mandato d'arresto processuale, il giudice dello Stato richiesto non ha competenza a sindacare le esigenze cautelari e la relativa valutazione sul pericolo di fuga spettano allo Stato emittente

  • art. 6, legge n. 69/2005

    Indica il contenuto formale del mandato; la Corte ha sottolineato che se le informazioni richieste dall'art. 6 sono presenti non sussiste obbligo di acquisire altra documentazione

  • artt. 18 e 18-bis, legge n. 69/2005

    Contengono i motivi di rifiuto (obbligatorio e facoltativo) della consegna; la Corte ricorda che il sindacato italiano è limitato ai motivi previsti da tali norme e non ammette verifiche esplorative su questioni come il bis in idem senza elementi specifici

  • art. 1, commi 3 e 3-ter; art. 2; art. 7, legge n. 69/2005

    Richiamati per evidenziare il quadro normativo che limita il controllo del giudice italiano e recepisce il principio del mutuo riconoscimento tra Stati membri

  • decisione quadro 2002/584/GAI

    Fondamento eurounitario del mandato d'arresto europeo e del principio del reciproco riconoscimento; giustifica il limitato sindacato del giudice di esecuzione sulle valutazioni di merito e cautelari dello Stato emittente

  • decisione quadro 2009/948/GAI del 30/11/2009

    Prevede obblighi di contatto tra Stati membri quando vi sono fondati motivi di procedimenti paralleli; la Corte sottolinea che tale obbligo scatta solo se sussistono motivi fondati e non può sostituirsi a un'indagine esplorativa

  • art. 13 Cost.

    La Corte respinge l'eccezione di illegittimità costituzionale, ritenendo che la disciplina del mandato d'arresto europeo e le limitazioni al sindacato del giudice italiano sono compatibili con le garanzie costituzionali sulla limitazione della libertà personale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per irrogare la sanzione di euro tremila

Massime di principio

  • Nel caso di un mandato d'arresto europeo 'processuale' lo Stato di esecuzione non può sindacare l'adeguatezza del quadro indiziario né le esigenze cautelari proprie dello Stato emittente: il controllo italiano è limitato ai motivi di rifiuto espressamente previsti dalla legge n. 69/2005.
  • Il giudice dello Stato richiesto deve verificare la presenza delle informazioni formali previste dall'art. 6 della legge m.a.e.; se tali informazioni sono complete, non sussiste obbligo di acquisire documentazione supplementare per sindacare le misure cautelari decise all'estero.
  • Segnalare presunte procedure parallele o rischi di bis in idem richiede elementi concreti e fondati; non è consentito un controllo esplorativo: l'obbligo di contatto tra Stati secondo la decisione quadro 2009/948/GAI scatta solo se vi sono motivi fondati.
  • Le censure fondate su una presunta violazione costituzionale dell'assetto del mandato d'arresto europeo difficilmente prevalgono se la normativa nazionale è stata adeguata alle decisioni quadro UE e rispetta le garanzie previste dalla Costituzione.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato in materia di esecuzione di mandato d'arresto europeo rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto gli atti difensivi dovrebbero contenere argomentazioni concrete e documentate prima di impugnare.

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