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Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 34406 del 8 maggio 2013 del Dirigente del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Caltanissetta, n. 596 del 23 gennaio 2013, di revoca del decreto di concessione n. 12/SG del 22 luglio 2004; - del provvedimento dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Caltanissetta, n. 596 del 23 gennaio 2013, di revoca del decreto di concessione n. 12/SG del 22 luglio 2004; - degli atti presupposti connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa201600293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e revoca del decreto di concessione di un contributo o beneficio in materia agricola

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca, disposta dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, del decreto di concessione adottato nel 2004, chiedendo l’annullamento anche degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il giudizio era stato sospeso a seguito dell’ordinanza con cui il TAR aveva sollevato d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Dopo la sospensione, la ricorrente aveva depositato una domanda di fissazione dell’udienza e, successivamente, una memoria di attualizzazione dell’interesse, senza però fornire notizie sull’esito o sullo stato del procedimento davanti alla Cassazione. A seguito di ulteriori ordinanze presidenziali, gli atti erano stati nuovamente trasmessi alla Corte di cassazione il 5 dicembre 2024, ma nessuna informazione documentata era pervenuta circa la presa in carico, la pendenza, l’eventuale calendarizzazione o la definizione del conflitto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto nuovi incombenti istruttori: la Segreteria deve acquisire dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione informazioni documentate sulla presa in carico e sullo stato o esito del procedimento per conflitto negativo di giurisdizione; le parti devono fornire chiarimenti documentati sul medesimo procedimento; la parte ricorrente deve inoltre precisare se permane l’interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione sostanziale e processuale e indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l’eventuale necessità di ulteriore documentazione o integrazione del contraddittorio. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente, o la mancata indicazione degli elementi richiesti oltre alla mera dichiarazione di interesse, potrà essere valutata come prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La sospensione del giudizio non è stata definita nel merito e l’ordinanza ha natura interlocutoria-istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 3-bis, c.p.a.

    In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni

    La disposizione consente al Presidente di disporre verifiche istruttorie sulla permanenza delle ragioni della sospensione o interruzione, acquisendo informazioni dalle parti e dagli uffici competenti.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento processuale della parte, compresa l’inerzia rispetto agli incombenti istruttori, può essere valutato dal giudice ai fini della prova della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata riattivazione o l’inerzia processuale possono giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

  • art. 17, comma 7, lett. a), n. 4), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113

    Disposizione indicata quale fonte dell’introduzione dell’art. 80, comma 3-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • In un giudizio sospeso, il Presidente può disporre d’ufficio incombenti istruttori per verificare se permangano le ragioni della sospensione e per acquisire informazioni sullo stato del procedimento pregiudiziale o incidentale che l’ha determinata.
  • Quando il giudice ordina alla parte ricorrente di precisare e documentare l’attualità dell’interesse alla decisione, l’inerzia o l’adempimento meramente formale possono essere valutati, insieme agli altri elementi processuali, come indici inequivoci della sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mera presentazione di una domanda di fissazione dell’udienza, depositata in occasione di un avviso di perenzione ultra-quinquennale, non è necessariamente sufficiente a riattivare un giudizio sospeso né a dimostrare l’attualità dell’interesse alla decisione.
  • Prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può assegnare alla parte un termine per fornire chiarimenti aggiornati sulla persistenza dell’interesse, sui fatti sopravvenuti e sulle esigenze istruttorie; la mancata risposta può essere valorizzata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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