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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16354/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento contestando la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione, avvenuta il 30 dicembre 2003, di un'area che il contribuente riteneva non edificabile ai fini fiscali perché inferiore al lotto minimo previsto dagli strumenti urbanistici locali. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo il terreno concretamente inedificabile; in appello la decisione era stata riformata in favore dell'Agenzia. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: con il primo ha dedotto violazione della disciplina IRPEF e del d.l. n. 223/2006 sostenendo che la sola classificazione urbanistica non bastasse a qualificare il terreno come edificabile, essendo necessaria la concreta utilizzabilità edificatoria; con il secondo, il quarto e il sesto ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di riduzione/annullamento delle sanzioni e sulla dedotta non imputabilità dell'errore e violazione del principio di buona fede; con il terzo e il quinto ha invocato l'esclusione della colpevolezza e l'inapplicabilità delle sanzioni ai sensi del d.lgs. n. 472/1997; con il settimo ha richiamato la tutela del legittimo affidamento ex art. 10, comma 2, L. n. 212/2000, sostenendo di essersi affidato al certificato di destinazione urbanistica. L'Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la natura edificabile del terreno non è esclusa dal fatto che lo strumento urbanistico consenta di costruire solo su lotti di dimensioni superiori a quello ceduto, potendo il terreno essere accorpato ad altri. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi dal secondo al settimo, escludendo l'omessa pronuncia della CTR perché la questione sanzionatoria risultava presa in considerazione e implicitamente respinta; nel merito ha rilevato che il giudice di merito aveva accertato la piena consapevolezza del contribuente circa la destinazione edificatoria del fondo, valorizzando la successiva riunione del terreno ad altri per la edificazione, il certificato urbanistico attestante l'adozione del piano regolatore e il prezzo elevato di cessione. Da ciò ha tratto la conseguenza che non vi era spazio per l'esonero da sanzioni, né per la dedotta violazione della buona fede o del legittimo affidamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 TUIR

    richiamato dal ricorrente, in collegamento con la disciplina della plusvalenza tassabile; la Corte conferma che la qualificazione fiscale del terreno dipende dalla sua edificabilità secondo i criteri interpretativi richiamati

  • art. 67 TUIR

    norma sostitutiva dell'art. 81 TUIR richiamata dal ricorrente; la Corte non nega la tassabilità della plusvalenza in presenza di area edificabile

  • art. 36, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    considerato dalla Corte come norma di natura interpretativa, applicabile ai fini della qualificazione fiscale delle aree edificabili anche rispetto ad atti anteriori

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omessa pronuncia della CTR perché la domanda sulle sanzioni era stata esaminata e respinta implicitamente e comunque presa in considerazione nella motivazione

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto per violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto per omessa pronuncia

  • art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato dal ricorrente per escludere la colpevolezza; la Corte non ravvisa il vizio perché la consapevolezza della destinazione edificatoria è stata accertata in fatto

  • art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato dal ricorrente per sostenere la non applicabilità delle sanzioni in ragione dell'errore; la Corte respinge la censura per l'accertata consapevolezza del contribuente

  • art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente a fondamento del legittimo affidamento nel certificato urbanistico; la Corte non accoglie la doglianza perché la consapevolezza del contribuente esclude la tutela invocata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la natura edificabile di un terreno non è esclusa dal fatto che lo strumento urbanistico consenta di edificare solo su lotti di dimensioni maggiori: è sufficiente che il fondo presenti una concreta potenzialità edificatoria, anche per accorpamento con altri terreni.
  • Nel ricorso per cassazione è insussistente il vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza espressioni formulette, abbia affrontato la domanda e l'abbia respinta implicitamente attraverso la motivazione svolta sul punto.
  • Le sanzioni tributarie non sono escluse se il giudice di merito accerta la piena consapevolezza del contribuente circa la natura edificatoria del bene e quindi la coscienza dell'obbligo dichiarativo.
  • Il legittimo affidamento e l'errore scusabile non possono essere invocati utilmente quando la situazione di fatto accertata dimostri che il contribuente era consapevole della reale destinazione del bene, nonostante un certificato urbanistico non risolutivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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